Da alcuni anni la legge italiana regolamenta i cd. “congedi di paternità”, spettanti ai lavoratori dipendenti a seguito della nascita o adozione di un figlio. In questo articolo verranno descritte le principali caratteristiche del congedo suddetto, anche tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
Congedo di paternità
I lavoratori dipendenti italiani possono e/o devono beneficiare, da alcuni anni, di particolari permessi retribuiti collegati alla nascita - o all’adozione - dei propri figli.
Questo congedo è formato da alcuni giorni nei quali il dipendente deve obbligatoriamente assentarsi dal lavoro, e da altri giorni (1) nei quali il dipendente può facoltativamente decidere di astenersi dal lavoro.
Nel corso degli anni, i giorni riconosciuti a titolo di congedo di paternità sono andati via via aumentando. Dal 1.01.2022, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, all’ingresso in famiglia oppure all’entrata in Italia del minore (nel caso di adozione internazionale), al padre lavoratore subordinato è riconosciuto:
- un congedo obbligatorio di 10 giorni;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno.
Il congedo facoltativo, invece, può essere goduto dal padre solo a condizione che vi sia un accordo con la madre, la quale sarà obbligata a rinunciare ad 1 giorno del proprio congedo di maternità.
Di fatto, quindi, il congedo di paternità facoltativo va in sostituzione al congedo di maternità della madre.
Come funziona
Il congedo di paternità - sia obbligatorio sia facoltativo - viene retribuito con un importo pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
I giorni in cui il lavoratore dipendente risulta in congedo di paternità sono conteggiati nell’anzianità di servizio e a tutti gli altri effetti retributivi (es.: calcolo tredicesima o quattordicesima mensilità, maturazione ferie, ecc).
I giorni di congedo di paternità non possono essere frazionati ad ore. È quindi obbligatorio usufruirne a giornate intere (anche non consecutive).
L’onere finanziario è a carico dell’Inps. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’importo dovuto nel cedolino paga; successivamente potrà conguagliare il tutto con i contributi e le somme dovute all’Inps.
Come usufruire del congedo di paternità?
Per quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio, è necessario che il dipendente avverta, almeno 15 giorni prima, il datore di lavoro della propria volontà di usufruire del congedo di paternità in quel determinato periodo. Questo preavviso deve essere redatto in forma scritta.
Generalmente il dipendente non ha l’obbligo di presentare alcuna domanda all’Inps, dato che sarà il datore di lavoro a comunicare i vari dati in questione all’Inps tramite i cd. flussi “Uniemens”.
Per beneficiare, invece, del congedo facoltativo il lavoratore dipendente, oltre a presentare al proprio datore di lavoro un’apposita domanda scritta simile a quella prevista per il congedo obbligatorio, deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre dalla quale si evinca la mancata fruizione del congedo di maternità per un giorno di calendario (pari al giorno di assenza del padre a seguito del congedo di paternità facoltativo). Quest’ultima comunicazione allegata deve essere consegnata anche al datore di lavoro della madre.
Comunicazione all’Inps
Sono invece tenuti a presentare direttamente la domanda all’Inps i seguenti lavoratori dipendenti:
- lavoratori stagionali;
- operai agricoli;
- disoccupati in NASpI;
- lavoratori sospesi per intervento di ammortizzatori sociali;
- lavoratori domestici;
- lavoratori a tempo determinato dello spettacolo.