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Spese antifurto: quali sono detraibili?

Una delle priorità avvertite dalla maggior parte dei cittadini italiani consiste nella sicurezza personale e dei propri cari, in particolare la sicurezza domestica. Questa esigenza è confermata anche dal fatto che il settore economico più coinvolto da queste tematiche, ossia quello specializzato in sistemi di allarme, cancelli e portoncini blindati, nonché inferiate e saracinesche varie, registra volumi di fatturato costanti se non addirittura in aumento.
In questo approfondimento si vedrà, a grandi linee, come alcune spese sostenute dai cittadini al fine di migliorare la propria sicurezza sono in parte detraibili dalle imposte pagate ogni anno.


Premessa
Nel sistema fiscale italiano è prevista una particolare detrazione collegata agli interventi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Ad una lettura superficiale, si potrebbe pensare che i cittadini italiani possano detrarsi tutte le spese che hanno sostenuto per potenziare il livello di sicurezza proprio o dei propri cari. Questo tuttavia non è vero e la regola di funzionamento di tale detrazione non è così inclusiva.
Esistono infatti una serie di regole ben precise, a cui il cittadino deve attenersi per poter detrarre le spese relative alla prevenzione antifurto. Le regole riguardanti le detrazioni “antifurto” sono inserite in una normativa di portata più generale, riguardante le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Questo genere di lavori edili può generare, come ormai è risaputo, alcune detrazioni a favore del cittadino.
 
Fra i lavori edili che godono di tale agevolazione sono ricompresi anche gli interventi di prevenzione antifurto.

Spese per recupero patrimonio edilizio
Com’è noto, le spese edili riguardanti gli interventi di recupero di immobili residenziali, a determinate condizioni, possono produrre una detrazione pari al 50% del totale della spesa sostenuta.
Questa detrazione non potrà essere usufruita totalmente nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, ma dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari valore.
Alcuni esempi di interventi edili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio potrebbero essere la manutenzione straordinaria, il restauro o il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la messa a norma degli impianti elettrici o del gas, la cablatura dell’edificio, l’eliminazione delle barriere architettoniche.
I beneficiari di questa detrazione sono tutti i cittadini soggetti ad Irpef, proprietari e/o inquilini dell’immobile ristrutturato e che contemporaneamente sostengono la spesa. Inoltre l’immobile oggetto della ristrutturazione deve essere situato in Italia e deve avere una destinazione abitativa. Le formalità necessarie per poter godere di questa detrazione al 50% sono, innanzitutto, il possesso delle autorizzazioni amministrative relative ai lavori in questione. In secondo luogo è necessario che i pagamenti dei lavori edili siano fatti con bonifico bancario o postale, correttamente intestato alla persona che successivamente richiederà la detrazione e che la causale del versamento riporti i riferimenti normativi (Art. 16-bis D.P.R. 917/1986), oltre al codice fiscale del pagatore e del beneficiario.
Infine è obbligatorio conservare i documenti relativi agli interventi, come ad esempio le fatture, ed esibirli agli uffici finanziari nel caso in cui ne facessero espressa richiesta.
Come è stato descritto in precedenza, l’agevolazione consiste nel portare in detrazione la metà della spesa sostenuta per i lavori edili effettuati, in quote costanti nell’anno in cui è stata pagata la spesa stessa e nei 9 anni successivi. Un esempio molto semplice, sarà utile per capire il funzionamento di tale detrazione.
 
Esempio
Tizio, vive nella propria casa di proprietà.
Nel 2016, per motivi personali, decide di eliminare le barriere architettoniche presenti in casa, spendendo 7.000 euro.
Tizio potrà godere di una detrazione complessiva di 3.500 euro (7.000 x 50%), da suddividere in 10 rate annuali da 350 euro ciascuna.

Spese generali finalizzate alla prevenzione di furti e atti illeciti
Ferme restando le regole appena illustrate relative alle spese di recupero del patrimonio edilizio (modalità di pagamento tracciabili, causali del bonifico, conservazione dei documenti, ecc.) è importante segnalare come fra i lavori edili “detraibili” rientrano anche i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio di compimento di atti penalmente illeciti da parte di terzi.
Su questo tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate fornendo un elenco di massima di lavori edili “classificabili” come precauzionali ad attività illecite.
Questi lavori sono:
  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Tutti questi lavori godono della detrazione del 50% non tanto per la loro natura di interventi antifurto, ma perché rientranti nella più “generica” categoria di lavori edili per il recupero del patrimonio edilizio. Questa è la motivazione per cui altre spese sostenute dai cittadini ai fini della prevenzione antifurto e del miglioramento della propria sicurezza non godono di nessuna detrazione. Ad esempio, le spese relative ad un contratto stipulato con un istituto di vigilanza, al fine di sorvegliare la propria abitazione durante orari particolari, magari notturni, non beneficia di nessuna detrazione.
 
Esempio
Riprendendo i dati dell’esempio precedente, immaginiamo che Tizio, per tutelarsi contro i furti in casa, decida innanzitutto di stipulare un contratto con una società di vigilanza privata per 500 euro annuali e, in secondo luogo, di installare un portoncino blindato dal costo di 800 euro.
In questo caso, il canone annuale da pagare alla ditta di sorveglianza non genera nessuna detrazione e solo il costo del portoncino produrrà una detrazione che sarà pari a 400 euro totali (800 x 50%), da dividere in 10 rate annuali da 40 euro.

 

Riguardo l'autore

Matteo Pillon Storti

Matteo Pillon Storti

Area: Fisco e tasse - Agevolazioni - Pubblica Amministrazione