La legge di Bilancio 2025, approvata il 30 dicembre 2025, prevede una serie di conferme e novità per lavoratori, imprese e famiglie. Nel seguente articolo sono indicate le principali misure che interessano i privati cittadini. Le novità sull'Irpef e il trattamento integrativo sono trattate nell'articolo successivo a questo dal Dott. Antonio Bevacqua, mentre nei prossimi numeri della rivista verranno approfondite le tematiche relative alla pensione, alla decontribuzione delle lavoratrici madri in busta paga e ai vari bonus.
Lavoro e previdenza
Autovetture aziendali in uso promiscuoPer le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo al lavoratore con contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci ogni anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Welfare aziendale per trasferimento per motivi lavorativi
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1.01.2025 al 31.12.2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai soli fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000,00 annui.
Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000,00 nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km di distanza dal Comune di precedente residenza (autocertificato nei 6 mesi precedenti la data di assunzione).
Fringe benefit
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit), nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’ energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite è elevato a € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico.
Congedo parentale
Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente entro il 6° anno di vita del bambino - ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità per il congedo parentale pari all’80% sono dunque elevati da 1 a 3 mesi (sempre in alternativa tra i genitori).
Imposta sostitutiva sui premi di produttività
Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un limite di reddito agevolato pari a
€ 3.000,00 lordi, e nei limiti di un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000,00, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività viene ridotta dal 10 al 5%.
Trattamento integrativo per i lavoratori settore turistico
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1.01.2025 al 30.09.2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto, su richiesta del lavoratore, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Tali disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a € 40.000,00.
Detassazione mance personale impiegato nel settore ricettivo
È aumentato dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5%. Inoltre, aumenta da € 50.000,00 a € 75.000,00 il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.
NASpI
Nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1.01.2025, ai lavoratori, che nei 12 mesi precedenti a tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale sono richieste 13 settimane di contribuzione maturate nel periodo intercorrente tra i due eventi per il riconoscimento della NASpI.
Sono salve le ipotesi in cui l’indennità è riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa
È previsto un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31.12.2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell’esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell’esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio. Sono escluse dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.
L’esercizio dell’opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri
I lavoratori frontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere; quest’attività in modalità di telelavoro fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Agevolazioni
Spese scolasticheLa spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi è elevata da € 800 ,00 a € 1.000,00 per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.
Bonus nuove nascite
Per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a € 1.000,00, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo che non concorre alla determinazione del reddito complessivo è corrisposto, a domanda, dall’Inps, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE equivalente non superiore a € 40.000 annui.
Bonus asili nido
Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di 3 anni di età e affetti da gravi patologie croniche è pari a € 3.600,00 annui in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a € 40.000,00. Il valore dell’ISEE del nucleo familiare, anche con riferimento alle altre ipotesi (importo di € 3.000,00, € 2.500,00 e € 1.500,00 per ISEE superiori) è computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico (si attende nuovo Regolamento dell’ISEE per l’applicazione di tale ultima novità, n.d.r.).
È soppressa, al fine del riconoscimento dell’importo di € 3.600,00 annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore a 10 anni.
Fondo di garanzia “Prima casa”
È prorogata al 31.12.2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all’80% della quota capitale.
Il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, in possesso di ISEE non superiore a € 40.000 annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
È esteso da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.
Casa
Spese per lavori ediliPer gli interventi di recupero edilizio e per ecobonus/sismabonus:
- la detrazione spetta in misura fissa al 50% per gli interventi effettuati dal proprietario/titolare di diritto reale sull’abitazione principale;
- si riduce al 36% in qualsiasi altro caso (seconde case o spese sostenute dai detentori dell’immobile).
Per il superbonus la detrazione del 65% per condomini/edifici interamente posseduti è applicabile solo agli interventi per i quali al 15 ottobre 2024 risulta presentata la CILA-S e adottata la delibera assembleare (per i condomìni), nonché la richiesta del titolo abilitativo nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione.
Non sono più detraibili le spese relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Codice identificativo nazionale (CIN) per locazioni brevi e turistiche
Con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) (disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale), nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica.