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Il congedo parentale

Un'assenza giustificata, molto spesso non sfruttata pienamente, è il congedo parentale, conosciuto anche come maternità facoltativa, che può essere richiesto sia dalla madre che dal padre, se lavoratori dipendenti.


Durata del congedo
Il congedo parentale può essere usufruito:
  • entro i primi 12 anni di vita del bambino, nel caso di adozione o affidamento, invece, si parla di 12 anni dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare, però non oltre il limite dei 18 anni del figlio;
  • per un periodo massimo di 10 o 11 mesi;
  • dai genitori anche contemporaneamente.
Rispettando il limite complessivo previsto, il congedo parentale spetta:
  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi (che possono aumentare a 7 in caso di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati);
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di maternità obbligatoria della madre a partire dal giorno successivo al parto e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.
Se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo richiesto, il congedo terminerà con la chiusura del rapporto di lavoro.

Indennità spettante ai lavoratori
Entro i primi 6 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
  • per un periodo massimo complessivo madre e/o padre di 6 mesi;
  • indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla retribuzione del mese precedente all’inizio del periodo di congedo.
Dai 6 agli 8 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia):
  • per i giorni mancanti al limite dei 6 mesi e per altri periodi fino ai 10 o 11 mesi oppure per i periodi massimi individuali;
  • indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione nel 2021 è di € 515,58 mensili. Se superiore non spetta nessuna indennità.
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
  • l’assenza è giustificata ma non è prevista nessuna indennità.
 
Esempio
Coppia di genitori con un figlio di 5 anni
  • 6 mesi vengono fruiti dalla madre e indennizzati al 30%;
  • i restanti 4 mesi vengono richiesti dal padre che non percepisce alcuna indennità. Il periodo massimo è elevato da 10 a 11 mesi e il padre può usufruire di un ulteriore mese.
Coppia di genitori con un figlio di 7 anni, 4 mesi di congedo parentale già fruiti dalla madre e indennizzati al 30% dopo la maternità obbligatoria
  • La madre può richiedere ulteriori 2 mesi, che possono essere indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito;
  • il padre può richiedere i restanti 4+1 mesi, indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito.
oppure
  • La madre non usufruisce di altri periodi di congedo;
  • il padre può usufruire dei restanti 6+1 mesi, indennizzati al 30% se rispettato il vincolo del reddito.

Domanda online
Per non perdere il diritto alla prestazione, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps relative domande online:
  • in maniera autonoma tramite apposita procedura presente nel sito Inps, accedendo con le credenziali SPID;
  • avvalendosi del servizio di assistenza degli uffici patronato.
La domanda di congedo parentale va presentata all’Inps prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. In caso di ritardo, il congedo è riconosciuto solo per i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato e, comunque, almeno 5 giorni prima (per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni).

Modalità di utilizzo del congedo parentale e conteggio del periodo usufruito
Il congedo parentale può essere usufruito in modo continuativo, frazionato o su base oraria.
  • Periodo continuativo: nella domanda presentata all’Inps si indica la data di inizio e fine del periodo richiesto.
  • Periodo frazionato: dovrà essere presentata una domanda per ogni periodo richiesto. Se il periodo di congedo non coincide con il mese o multipli: si calcolano prima i mesi interi e per la restante parte di periodo inferiore al mese vengono conteggiate le giornate di assenza fino al raggiungimento massimo di 30.
Esempio
1° periodo richiesto: da lunedì 8.02.2021 a venerdì 12.03.2021, vengono utilizzati 1 mese (dal 8.02 al 7.03) e 5 giorni (dal 8.03 al 12.03).
2° periodo richiesto: da lunedì 29.03.2021 a venerdì 23.04.2021, vengono utilizzati 26 giorni. Il totale del congedo parentale è di 2 mesi (1 mese + 30 giorni) e 1 giorno.

Nel conteggio delle giornate, le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta:
  • sono conteggiati se compresi nel periodo richiesto;
  • sono conteggiati se si susseguono più periodi, senza ripresa dell’attività;
  • non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività;
  • non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività successivamente a un’assenza per ferie, permessi o malattia.
Esempio
  • 1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
  • 2° periodo richiesto: da lunedì 1.03.2021 a venerdì 5.03.2021.
Non essendoci ripresa dell’attività vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni
 
Esempio
  • 1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
  • ripresa dell’attività: lunedì 1.03.2021;
  • 2° periodo richiesto: da lunedì 8.03.2021 a venerdì 12.03.2021.
Con la ripresa dell’attività non vengono conteggiate le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 31 giorni (26 + 5), che l’Inps conterà come 1 mese e 1 giorno.
 
Esempio
  • 1° periodo richiesto: da lunedì 1.02.2021 a venerdì 26.02.2021;
  • malattia: da lunedì 1.03.2021 a venerdì 5.03.2021;
  • 2° periodo richiesto: da lunedì 8.03.2021 a venerdì 12.03.2021.
Nonostante la malattia, ma non essendoci reale ripresa dell’attività, vengono conteggiate anche le giornate di sabato 27.02 e domenica 28.02; il periodo usufruito sarà di 1 mese e 5 giorni.

Su base oraria
Si dovrà presentare una domanda per ogni singolo mese solare, se si vuole usufruire per i mesi di marzo e aprile, dovranno essere presentate due distinte domande.
Nel periodo richiesto non vengono conteggiate le giornate di domenica e sabato, perché avviene la ripresa dell’attività.
Si potrà usufruire per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente all’inizio del congedo parentale. Quindi, l’Inps attualmente non prevede un utilizzo di ore per ogni giornata diverso da metà delle ore giornaliere lavorative.
 
Esempio
  • Con un orario settimanale pari a 40 ore, il congedo parentale sarà pari a 20 ore settimanali, suddivise in 4 ore giornaliere.
  • Orario settimanale di 36 ore, dal lunedì al giovedì 8 ore al giorno e venerdì 4 ore. Il congedo parentale sarà pari a 18 ore settimanali, 4 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 2 ore al venerdì.

Trasformazione da full-time a part-time
Dal 2015 è prevista la possibilità di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Al termine del periodo richiesto, il rapporto tornerà a tempo pieno.

Attenzione a non confondersi
Il congedo parentale è diverso dal congedo di paternità (o congedi papà) che dev’essere usufruito entro i 5 mesi di vita del bambino. Per il 2021 è pari a:
  • 10 giorni obbligatori, assenza che non incide sulla maternità della madre;
  • 1 giorno facoltativo, in questo caso l’indennità spetta solo al papà e la giornata non sarà riconosciuta alla mamma.

Riguardo l'autore

Mattia Panziera

Mattia Panziera

Area: Lavoro