Un'assenza giustificata, molto spesso non sfruttata pienamente, è il congedo parentale, conosciuto anche come maternità facoltativa, che può essere richiesto sia dalla madre che dal padre, se lavoratori dipendenti.
Durata del congedo
Il congedo parentale può essere usufruito:
- entro i primi 12 anni di vita del bambino, nel caso di adozione o affidamento, invece, si parla di 12 anni dall’ingresso del figlio nel nucleo familiare, però non oltre il limite dei 18 anni del figlio;
- per un periodo massimo di 10 o 11 mesi;
- dai genitori anche contemporaneamente.
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi (che possono aumentare a 7 in caso di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati);
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di maternità obbligatoria della madre a partire dal giorno successivo al parto e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.
Se il rapporto di lavoro cessa durante il periodo richiesto, il congedo terminerà con la chiusura del rapporto di lavoro. |
Indennità spettante ai lavoratori
Entro i primi 6 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia:
- per un periodo massimo complessivo madre e/o padre di 6 mesi;
- indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla retribuzione del mese precedente all’inizio del periodo di congedo.
- per i giorni mancanti al limite dei 6 mesi e per altri periodi fino ai 10 o 11 mesi oppure per i periodi massimi individuali;
- indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione nel 2021 è di € 515,58 mensili. Se superiore non spetta nessuna indennità.
- l’assenza è giustificata ma non è prevista nessuna indennità.
Esempio Coppia di genitori con un figlio di 5 anni
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Domanda online
Per non perdere il diritto alla prestazione, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps relative domande online:
- in maniera autonoma tramite apposita procedura presente nel sito Inps, accedendo con le credenziali SPID;
- avvalendosi del servizio di assistenza degli uffici patronato.
Il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL applicato e, comunque, almeno 5 giorni prima (per il congedo parentale a ore il periodo di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni).
Modalità di utilizzo del congedo parentale e conteggio del periodo usufruito
Il congedo parentale può essere usufruito in modo continuativo, frazionato o su base oraria.
- Periodo continuativo: nella domanda presentata all’Inps si indica la data di inizio e fine del periodo richiesto.
- Periodo frazionato: dovrà essere presentata una domanda per ogni periodo richiesto. Se il periodo di congedo non coincide con il mese o multipli: si calcolano prima i mesi interi e per la restante parte di periodo inferiore al mese vengono conteggiate le giornate di assenza fino al raggiungimento massimo di 30.
Esempio 1° periodo richiesto: da lunedì 8.02.2021 a venerdì 12.03.2021, vengono utilizzati 1 mese (dal 8.02 al 7.03) e 5 giorni (dal 8.03 al 12.03). 2° periodo richiesto: da lunedì 29.03.2021 a venerdì 23.04.2021, vengono utilizzati 26 giorni. Il totale del congedo parentale è di 2 mesi (1 mese + 30 giorni) e 1 giorno. |
Nel conteggio delle giornate, le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta:
- sono conteggiati se compresi nel periodo richiesto;
- sono conteggiati se si susseguono più periodi, senza ripresa dell’attività;
- non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività;
- non sono conteggiati se dopo il periodo di congedo parentale, il genitore riprende l’attività successivamente a un’assenza per ferie, permessi o malattia.
Esempio
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Esempio
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Esempio
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Su base oraria
Si dovrà presentare una domanda per ogni singolo mese solare, se si vuole usufruire per i mesi di marzo e aprile, dovranno essere presentate due distinte domande.
Nel periodo richiesto non vengono conteggiate le giornate di domenica e sabato, perché avviene la ripresa dell’attività.
Si potrà usufruire per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente all’inizio del congedo parentale. Quindi, l’Inps attualmente non prevede un utilizzo di ore per ogni giornata diverso da metà delle ore giornaliere lavorative.
Esempio
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Trasformazione da full-time a part-time
Dal 2015 è prevista la possibilità di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell’orario non deve però superare il 50%.
Al termine del periodo richiesto, il rapporto tornerà a tempo pieno.
Attenzione a non confondersi
Il congedo parentale è diverso dal congedo di paternità (o congedi papà) che dev’essere usufruito entro i 5 mesi di vita del bambino. Per il 2021 è pari a:
- 10 giorni obbligatori, assenza che non incide sulla maternità della madre;
- 1 giorno facoltativo, in questo caso l’indennità spetta solo al papà e la giornata non sarà riconosciuta alla mamma.