L'art. 4, c. 24, lett. a) della L. 92/2012 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il 5° mese di vita del figlio.
Per l'anno solare 2020, la legge di Bilancio ha ulteriormente aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha confermato la possibilità di fruire di 1 giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
Per l'anno solare 2020, la legge di Bilancio ha ulteriormente aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha confermato la possibilità di fruire di 1 giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
A chi spetta Possono fruire dei predetti congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il 5° mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento...