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Auto: le agevolazioni per persone con disabilità

Oltre alla casa uno dei beni necessari e di maggior esborso per i cittadini, è l'automobile. Per molti di noi essa diventa un indispensabile mezzo di locomozione e per questo motivo sono state pensate agevolazioni per l'acquisto e la manutenzione dell'auto; vediamo quali.


Chi ne ha diritto?
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
  • gli ipovedenti (con un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi);
  • non vedenti e non udenti;
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento:
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Quali agevolazioni?
Per l’acquisto dell’auto sono concesse le seguenti agevolazioni fiscali:
1. detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo;
2. aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria);
3. esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

La detrazione Irpef
È prevista per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (che decorre a partire dalla data di acquisto) ed è calcolata su una spesa massima di € 18.075,99, a condizione che il veicolo sia in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche altri costi, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Nel limite di spesa di € 18.075,99 devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo, sia le spese di manutenzione straordinaria.
Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
 
Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in 4 quote annuali di pari importo.

Cessione del veicolo
In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso che gratuito) prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione.
Nel caso però in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cedesse il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti, tale discorso non sarebbe applicato.

Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero.

Alcune specifiche
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di € 18.075,99, meno l’eventuale rimborso assicurativo.
Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia di € 18.075,99 vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).
Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a € 2.840,51). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.

Iva agevolata al 4%
L’Iva agevolata è applicata all’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.
L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni decorrenti dalla data di acquisto.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione.
Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione dal bollo auto
L’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.
Per approfondire si veda l’articolo di Ratio Famiglia “Bollo auto, chi ha diritto all’esenzione?”.

Esenzione dall’imposta di trascrizione
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
 
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

categorie veicoli agevolabili
 

Leggi anche:
Bollo auto
Ratio Famiglia n. 12/2016

Riguardo l'autore

Giacomo Cinquetti

Giacomo Cinquetti

Area: Auto - Assicurazione