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Voucher telematici per l’acquisto di servizi di baby-sitting

La madre lavoratrice, anche per l'anno 2016, può richiedere, al termine del congedo di maternità obbligatorio ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per la fruizione di servizi di baby-sitting, per un massimo di 6 mesi. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal D. Lgs. 81/2015, è stata realizzata una procedura che introduce nuove funzionalità Internet per l'assegnazione dei voucher baby-sitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere alla consegna dei buoni cartacei presso la sede Inps.


Misura e durata del beneficio
Il contributo è pari a un importo massimo di € 600,00 mensili.
 
Le lavoratrici part-time potranno frui-re del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 

Alla richiesta della madre lavoratrice del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, l’Inps renderà disponibile in modalità telematica alla madre lavoratrice, € 600,00 in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di 6 mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Si precisa che per frazione mensile deve intendersi 1 mese continuativo di congedo.
Se la lavoratrice, a titolo esemplificativo, ha usufruito di 4 mesi e 1 giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per 1 solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale.  Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita.

Procedura telematica
Per operare nella procedura telematica, è necessario, preliminarmente, che la madre si munisca di PIN, anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata tramite patronato.
 
In alternativa al PIN l’accesso alla procedura è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Alla luce di quanto sopra la madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby-sitting, opera al pari di un committente che utilizzi la procedura telematica per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:
  • registrazione del committente;
  • accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l’Ufficio postale;
  • comunicazione all’Inps da parte del committente prima dell’inizio della prestazione;
  • consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione.
Si precisa che la funzionalità di consuntivazione, disponibile sia per i committenti muniti di PIN che per gli operatori di sede nel menù del Lavoro Accessorio, alla voce “Gestione Voucher Telematici”, è stata modificata in modo da consentire agli utenti la possibilità di selezionare se l’importo utilizzabile per la consuntivazione debba essere o meno decurtato dal bonus in parola, nell’eventualità che gli stessi ricorrano già a prestazioni di lavoro accessorio per altri motivi.

Appropriazione bonus
Al pari di ogni committente che opera attraverso la procedura telematica, la madre, munita di PIN, CNS o SPID, accede alla procedura per l’assegnazione del bonus, tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del lavoro accessorio e sceglie di agire come committente/persona fisica.
Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.
Per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione, la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:
  • codice fiscale della madre;
  • codice fiscale del bambino;
  • numero di domanda;
  • anno di riferimento.
La madre deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto è considerata come tacita rinuncia allo stesso.
Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

Restituzione bonus
La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.
La madre lavoratrice che, dopo l’appropriazione del bonus, intenda rinunciare a una o più mensilità erogate, può farlo, pertanto, attraverso la funzione “Restituzione Bonus”.
Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:
  • codice fiscale della madre;
  • codice fiscale bimbo;
  • numero di domanda;
  • anno di riferimento.
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Tabella di riproporzionamento del beneficio in caso di lavoratrici a tempo parziale

Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Remo Redeghieri

Area: Payroll Specialist, diritto del lavoro, gestione eventi nel lifecycle dei dipendenti