Come per la generalità dei lavoratori dipendenti, le colf e le badanti hanno diritto al trattamento di fine rapporto (Tfr) o liquidazione, che deve essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. Qualunque sia la causa che ha determinato la cessazione del rapporto, il Tfr deve sempre essere corrisposto.
Cos’è?
Ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, il Tfr è un elemento della retribuzione obbligatorio, differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la cui maturazione avviene, nel corso del rapporto di lavoro, mediante la somma, per ciascun anno di servizio, di una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
Come si calcola
La retribuzione utile comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura (vitto e alloggio)*, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro domestico, a titolo non occasionale. È escluso dalla retribuzione imponibile quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
I mesi da considerare sono quelli di effettivo servizio, compreso l’eventuale periodo di prova, ed i periodi di assenza per ferie, malattia, infortunio, maternità o congedo matrimoniale.
In caso di frazioni di anno, bisogna computare come mese intero solo le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Al 31.12 di ogni anno e all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento economico accantonato nell’anno precedente deve essere rivalutato, mediante i seguenti coefficienti:
a) 1,5% in misura fissa;
b) 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per la determinazione dell’indice annuale ISTAT occorre fare riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente. |
Corresponsione
Il Tfr è corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro: dimissioni, fine contratto a termine, licenziamento, anche per giusta causa e risoluzione consensuale.
Per i lavoratori domestici, il contratto collettivo prevede esplicitamente all’art. 40 che i datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il Tfr nella misura massima del 70% di quanto maturato. Si tratta di una regola ad hoc per i lavoratori del settore che si differenzia rispetto alla disciplina generale del Tfr stabilita dal Codice Civile.
Se la colf o la badante lavora occasionalmente ed è retribuita con il cosiddetto “Libretto famiglia”, il Tfr non è dovuto. È infatti previsto un compenso orario prestabilito e omnicomprensivo. |
Richiesta dell’anticipo
Anche le colf e le badanti, con almeno 8 anni di anzianità di servizio, al pari dei lavoratori dipendenti, hanno il diritto di chiedere una sola volta nel corso del rapporto di lavoro parte del Tfr maturato, sempre nei limiti del 70%, purché la richiesta sia giustificata dalla necessità di farsi carico di spese sanitarie, acquisto prima casa, oneri da sostenere durante l’astensione facoltativa per maternità o i congedi per la formazione continua o extra-lavorativa.
Tassazione
Ancorché il datore di lavoro domestico non sia sostituto d’imposta e all’atto del pagamento non operi alcuna ritenuta, le somme erogate a titolo di Tfr o di anticipo dello stesso sono soggette a tassazione separata secondo criteri specifici.
Al termine del periodo d’imposta o alla cessazione del rapporto, il datore consegna al lavoratore una dichiarazione con le somme lorde corrisposte (che sostituisce la Certificazione unica).