La legge fiscale italiana ricomprende - fra gli oneri detraibili - le spese d'istruzione universitaria e/o non universitaria, ossia quanto sostenuto nell'anno dal contribuente per la frequenza di corsi universitari e/o non universitari. Tali spese possono essere sostenute nell'interesse proprio o nell'interesse di soggetti fiscalmente a carico.
Istruzione non universitaria
Sono detraibili dal reddito personale le spese sostenute nell’anno per la frequenza di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione non universitaria, ossia: scuole dell’infanzia (cd. “scuola materna”), scuole primarie (cd. “scuole elementari”), scuole secondarie di primo grado (cd. “scuole medie”) e secondo grado (cd. “scuole superiori”), sia statali sia paritarie private. La detrazione fiscale in questione è pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta e nel limite annuale di € 800,00 per ciascun alunno.
Costi d’istruzione non universitaria ricompresi nella detrazione
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Costi d’istruzione non universitaria che non concorrono alla detrazione
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Il contribuente deve conservare le ricevute o le quietanze di pagamento dalle quali risultino gli importi pagati nell’anno per le spese di istruzione non universitarie. |
Istruzione universitaria
Anche l’istruzione universitaria beneficia - a precise condizioni - di una detrazione fiscale ad hoc.
Sono infatti detraibili le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura, non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale dell’istruzione emanato annualmente (con D.M. 30.12.2020, n. 942, è stato individuato l’importo massimo delle spese detraibili per l’anno 2020). La detrazione spetta nel limite del 19% dell’importo sostenuto nell’anno e, per le università statali è riconosciuto l’intero importo pagato per la frequenza della stessa. Se, invece, si tratta di università non statali, è ammessa la detrazione in misura non superiore agli importi decisi annualmente tramite un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione.
Spese universitarie ricomprese nella detrazione
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Spese universitarie che non concorrono alla detrazione
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Infine, si fa presente che le detrazioni descritte nel presente lavoro - spese d’istruzione universitaria e non universitaria - necessitano, per il loro riconoscimento, che la spesa sia stata sostenuta dal contribuente tramite strumenti di pagamento tracciabili, ossia: bonifico (bancario o postale), bancomat, carta di credito, assegno (bancario o circolare).