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Spese d’istruzione

Cosa possiamo detrarre

La legge fiscale italiana ricomprende - fra gli oneri detraibili - le spese d'istruzione universitaria e/o non universitaria, ossia quanto sostenuto nell'anno dal contribuente per la frequenza di corsi universitari e/o non universitari. Tali spese possono essere sostenute nell'interesse proprio o nell'interesse di soggetti fiscalmente a carico.


Istruzione non universitaria
Sono detraibili dal reddito personale le spese sostenute nell’anno per la frequenza di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione non universitaria, ossia: scuole dell’infanzia (cd. “scuola materna”), scuole primarie (cd. “scuole elementari”), scuole secondarie di primo grado (cd. “scuole medie”) e secondo grado (cd. “scuole superiori”), sia statali sia paritarie private. La detrazione fiscale in questione è pari al 19% dell’ammontare della spesa sostenuta e nel limite annuale di € 800,00 per ciascun alunno.
 
Costi d’istruzione non universitaria ricompresi nella detrazione
  • Rette per la frequenza scolastica.
  • Spese per i servizi scolastici integrativi o di ampliamento dell’offerta formativa.
  • Spese mensa scolastica.
  • Spese per gite scolastiche.
  • Spese per corsi formazione presso conservatori di musica e istituti musicali (ex D.P.R. 212/2005).
  • Spese per il trasporto scolastico.
 
Costi d’istruzione non universitaria che non concorrono alla detrazione
  • Spese per l’acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria o strumenti musicali.
  • Spese per il vitto e l’alloggio necessari per la frequenza scolastica.
  • Spese per la frequenza all’estero di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione o secondarie di secondo grado.
  • Spese per la frequenza di istituti musicali privati.
 
Il contribuente deve conservare le ricevute o le quietanze di pagamento dalle quali risultino gli importi pagati nell’anno per le spese di istruzione non universitarie.

Istruzione universitaria
Anche l’istruzione universitaria beneficia - a precise condizioni - di una detrazione fiscale ad hoc.
Sono infatti detraibili le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura, non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto ministeriale dell’istruzione emanato annualmente (con D.M. 30.12.2020, n. 942, è stato individuato l’importo massimo delle spese detraibili per l’anno 2020). La detrazione spetta nel limite del 19% dell’importo sostenuto nell’anno e, per le università statali è riconosciuto l’intero importo pagato per la frequenza della stessa. Se, invece, si tratta di università non statali, è ammessa la detrazione in misura non superiore agli importi decisi annualmente tramite un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione.
 
Spese universitarie ricomprese nella detrazione
  • Tasse di iscrizione e immatricolazione a corsi universitari o post-laurea (anche all’estero).
  • Tasse “extra” per esami di laurea.
  • Tasse per la frequenza dei test d’accesso.
  • Rette per la frequenza di master universitari, scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie, dottorati di ricerca, corsi a conservatori di musica o di Istituti musicali pareggiati, corsi di laurea presso Università Pontificie, corsi di laurea svolti da università telematiche, corsi di psicoterapia post-universitaria.
 
Spese universitarie che non concorrono alla detrazione
  • Spese relative ai testi scolastici, materiale di cancelleria e strumenti musicali.
  • Spese sostenute per viaggi ferroviari o vitto e alloggio necessari per la frequenza universitaria. Sul tema, tuttavia, sono previste detrazioni ad hoc.

Infine, si fa presente che le detrazioni descritte nel presente lavoro - spese d’istruzione universitaria e non universitaria - necessitano, per il loro riconoscimento, che la spesa sia stata sostenuta dal contribuente tramite strumenti di pagamento tracciabili, ossia: bonifico (bancario o postale), bancomat, carta di credito, assegno (bancario o circolare).

 

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Matteo Pillon Storti

Matteo Pillon Storti

Area: Fisco e tasse - Agevolazioni - Pubblica Amministrazione