Il condominio è un luogo di stretta convivenza tra persone dove è essenziale l'equilibrio tra la trasparenza della gestione della cosa comune e il diritto alla riservatezza di ciascuno. Le informazioni su inquilini, appartamenti e consumi contenute negli elenchi condominiali, se non opportunamente trattate, potrebbero rivelare informazioni delicate sugli abitanti dell'edificio.
In questo articolo affrontiamo i punti fondamentali del Vademecum del Garante della Privacy per la tutela della vita privata dei condòmini, rispondendo ad alcuni dubbi frequenti.
Quali sono gli obblighi dell’amministratore per tutelare i propri condòmini?
- L’amministratore può essere nominato dall’assemblea come “responsabile del trattamento dei dati personali”.
- Può utilizzare i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica dei condòmini se già indicati in elenchi pubblici o se sono stati comunicati direttamente dal condòmino. Naturalmente il loro utilizzo deve essere ponderato secondo le regole del buon senso ma soprattutto senza comunicare i dati a terzi.
- Può utilizzare dati sensibili sullo stato di salute o giudiziari solo nel caso in cui siano indispensabili per l’amministrazione del condominio (al fine per esempio di eliminare eventuali barriere architettoniche per favorire l’accesso a persone diversamente abili), sempre con attenzione a non ledere la dignità degli interessati.
- Può gestire ed utilizzare dati di terzi, come fornitori, previo informazione sulle finalità e modalità del trattamento di questi dati.
- È obbligato a conservare la documentazione cartacea e telematica relativa ai condòmini.
- È obbligato a mettere in atto misure di protezione dei dati che gestisce.
- Deve comunicare ai condòmini i propri dati anagrafici e professionali, mediante affissione nel condominio.
- L’amministratore deve comunicare i dati dei condòmini morosi ai creditori che ne fanno richiesta.
- Aprire un conto corrente postale o bancario intestato al condominio per farvi transitare le somme percepite a qualsiasi titolo per conto del condominio stesso.
La bacheca può essere utilizzata solo per avvisi di carattere generale.
- Non vi possono essere informazioni che includono dati personali dei singoli condòmini.
- Non vi possono essere informazioni sulla morosità di un condòmino.
- Non vi possono essere affissi i verbali delle assemblee per eventuali condòmini assenti.
È consentito lasciare nella cassetta delle lettere del singolo condomino i verbali dell’assemblea in busta chiusa. |
Quali sono le regole per l’installazione di telecamere di sorveglianza?
- L’installazione delle telecamere deve essere deliberata con una votazione che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea.
- Le telecamere possono essere installate soltanto nelle aree comuni.
- Le registrazioni devono essere protette con le apposite misure di sicurezza e possono essere conservate per un periodo non maggiore di 24-48 ore.
- La presenza di telecamere deve essere segnalata da appositi cartelli.
Assemblea videoregistrata è possibile videoregistrare l’assemblea solo dopo aver raccolto il consenso di tutti i partecipanti e le registrazioni devono essere custodite. |
È possibile installare telecamere per il controllo dei garage o, in generale, degli spazi privati?
L’installazione da parte di persone fisiche di sistemi di videosorveglianza o videocitofoni per fini esclusivamente personali, le cui immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione, non rientrano nel campo privacy; di conseguenza è fondamentale che la videocamera riprenda esclusivamente lo spazio privato ed in questo caso non è necessaria la segnalazione con apposito cartello.
È possibile attivare un sito Internet per le comunicazioni condominiali?
Se l’assemblea lo richiede, è possibile attivare un sito Internet condominiale in cui mettere a disposizione dei condòmini i documenti di competenza.
L’accesso a questi documenti da parte dei condòmini, nel rispetto della sicurezza delle informazioni contenute da parte dei soli autorizzati, dovrà essere possibile soltanto mediante credenziali.
Posso sapere quali sono i miei dati in possesso all’Amministratore?
Il condòmino, o chi ne ha interesse (ad esempio il “locatario conduttore”), può richiedere, presentando domanda all’amministratore, di accedere ai dati che lo riguardano al fine di farsi aggiornare, di rettificare o integrare i dati che lo riguardano o chiederne la trasformazione, il blocco o la cancellazione se trattati contro la legge.