Non è raro che su un terreno siano ubicati pali della linea elettrica e il privato non abbia ricevuto alcunché per l'asservimento del proprio fondo. Quali sono i principi e i rimedi di fronte a un comportamento illegittimo nell'imporre una linea elettrica?
Funzione pubblica della proprietà
L’art. 42 della Costituzione italiana afferma: “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”. Il principio è chiaro. L’interesse pubblico prevale su quello privato in ragione della “funzione sociale” della proprietà. È il caso dell’espropriazione per pubblica utilità, che consiste nella sottrazione, da parte di un ente pubblico, della proprietà privata di un bene o di un altro diritto reale per motivi di interesse pubblico.
Cosa si verifica quando si realizza un’opera senza che intervenga un decreto di esproprio?
In caso di perdita dell’intero bene da parte del privato per effetto di occupazione acquisitiva (cioè quando manca il decreto di esproprio) o di occupazione usurpativa (quando manca addirittura la dichiarazione di pubblica utilità), l’occupazione e la manipolazione dell’immobile di un privato da parte della Pubblica Amministrazione integrano illeciti permanenti.
Il proprietario, vittima del comportamento illecito dell’Amministrazione, ha il diritto di chiedere la rimozione dell’opera o domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita commisurata al valore del bene. |
Diversamente opinando, si verrebbe a creare una situazione che premia il comportamento dell’autorità amministrativa che persista nell’illecito, non emettendo il provvedimento acquisitivo e non indennizzando il privato, in contrasto con i principi che regolano l’ordinamento interno ed Europeo.
Realizzazione di un impianto di elettrodotto
Anche l’apprensione senza titolo di un suolo privato, seguita dalla realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione dell’autorità competente, dà luogo ad un illecito permanente da parte dell’ente costruttore o gestore. Poiché, infatti, la menzionata autorizzazione qualifica l’opera come opera pubblica, in difetto di autorizzazione il comportamento si traduce in un’attività materiale lesiva del diritto di proprietà. In tali ipotesi, dunque, il titolare del diritto reale aggredito è legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, chiedendo la rimozione degli impianti ed anche il risarcimento del danno sofferto nel quinquennio (anteriore alla domanda), ma può anche chiedere ed ottenere, al posto della riduzione in pristino, il risarcimento dei danni, imponendo al giudice di valutare le perdite anche future conseguenti alla ormai irreversibile privazione del diritto di proprietà.
Cosa succede nel caso in cui l’impianto di elettrodotto esista da tanto tempo?
È importante la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile del 19.01.2015, n. 735. L’illecito spossessamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione. L’occupazione illegittima viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, del compimento dell’usucapione da parte dell’occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
La servitù può essere usucapita?
Come precedentemente precisato, in caso di occupazione illecita, il privato può agire giudizialmente per l’eliminazione dell’impianto o per il risarcimento dei danni oppure può addivenire ad un accordo transattivo, che può avere un contenuto ampio.
Si annida dietro l’angolo, però, il pericolo che sia maturata l’usucapione, cioè che la servitù si sia costituita per essere decorso un tempo almeno pari a 20 anni. |
Caso pratico frequente
Richiesta di spostamento di un palo dell’impianto di elettrodotto
C.R. esponeva che sul terreno di sua proprietà, interessato da lavori di costruzione di un parcheggio a servizio delle strutture con le quali esercitava la sua attività ricettiva, c’era un palo, strumentale all’esercizio di una servitù di elettrodotto di cui era titolare l’Enel, che limitava la circolazione di veicoli; per tale ragione aveva chiesto lo spostamento della servitù, ma l’Enel aveva aderito a tale richiesta, a condizione che le spese dello spostamento del palo fossero sostenute dalla richiedente. C.R. chiamava quindi in giudizio Enel Distribuzione e Enel Servizio Elettrico, deducendo che, in applicazione dell’art. 122, c. 4 R.D. 1775/1933, il proprietario del fondo gravato non solo può eseguirvi qualunque innovazione, costruzione o impianto, ma salvo patto contrario non è tenuto a rimborso o indennizzi nei confronti dell’altro, che, in conseguenza di tale innovazione, si veda costretto a rimuovere o collocare diversamente condutture ed appoggi.
Conclusioni della giurisprudenza più recente
Cassazione Civile, Sez. II, 4.11.2019, n. 28271
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal Testo unico 11.12.1933, n. 1775 (Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici). Il Testo unico reca un’articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitù, che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall’art. 1068 c.c.
In particolare l’art. 122, c. 4, attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell’ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture. |
In questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio della servitù, ma solo se ed in quanto ciò risulti possibile, verificandosi in caso contrario l’estinzione della servitù. Se, però, il diritto è acquistato per usucapione, la servitù è nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto. In tal caso, purtroppo, si applicano le norme civilistiche sulle servitù in generale (art. 1068 c.c.) e il privato non può obbligare, se non indicando altro bene proprio da asservire, il gestore a spostare i pali e la linea elettrica in generale.