Dal 1.04.2019 la domanda di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole deve essere presentata direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica e non più al proprio datore di lavoro.
Cos’è l’assegno per il nucleo familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’Inps ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.
La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Da chi è composto il nucleo familiare
Il nucleo familiare è composto da: coniugi (non separati legalmente), figli ed equiparati minorenni, figli che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, fratelli, sorelle e nipoti orfani e senza diritto alla pensione di reversibilità sotto i 18 anni, oppure senza limiti di età se impossibilitati al lavoro, minori in accasamento etero-familiare, familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario, straniero di Stato convenzionato, figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, facenti parte di “nuclei numerosi”, quindi con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Domanda presentata fino al 31.03.2019
La domanda già presentata alla data del 31.03.2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.07.2018 ed il 30.06.2019 o a valere sugli anni precedenti, non deve essere ripresentata.
Per gli assegni per il nucleo familiare richiesti in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio.
Per gli assegni per il nucleo familiare richiesti in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31.03.2019, il datore di lavoro dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio. |
Come fare la domanda dal 1.04.2019
Il lavoratore che possiede i requisiti per richiedere gli assegni per il nucleo familiare deve, prima di tutto, sapere se lo stesso è:
- dipendente di aziende attive nel settore privato non agricolo;
- dipendente di aziende attive del settore privato agricolo;
- ex dipendente di ditte che alla data della richiesta sono cessate o fallite.
1. Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’Inps, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- web, tramite il servizio on line dedicato, accessibile dal sito “www.inps.it”, se in possesso di PIN dispositivo, un’identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
3. Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate o fallite
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Inps. La richiesta deve essere effettuata nel limite della prescrizione quinquennale.
La relativa domanda telematica deve essere presentata all’Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite il servizio on line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
- contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.