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Molestie sul lavoro

La questione di genere nel rapporto Istat

Con il recente report diramato dall'Istat si è tornati a dibattere sul tema delle molestie sui luoghi di lavoro. 
I dati forniti dall'Istituto, che riguardano il biennio 2022-2023, mostrano un quadro tanto preoccupante quanto, purtroppo, prevedibile. Le molestie riguardano: sguardi offensivi, offese, proposte indecenti, fino ad atti più gravi come la molestia fisica.


Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006) definisce all’art. 26 le molestie come segue. 
 
Molestie    
Quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Molestie sessuali
Quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Discriminazione e tutele
La legge considera poi come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti descritti come molestie o di esservisi sottomessi. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti molesti sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, inoltre, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
 
La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al D.Lgs. 198/2006 non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo.

Sono inoltre nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 del Codice Civile, oltre che qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. 
La legge inoltre precisa che i datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si devono impegnare ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.



I dati Istat
L’Istat ha stimato che nel 2022-2023:
  • il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più giovani di 15-24 anni, 21,2%);
  • il 2,4% degli uomini di 15-70 anni che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita;
  • sono 2 milioni le persone di 15-70 anni che hanno subito almeno una molestia sul lavoro nel corso della vita, di cui l’81,6% donne, pari a 1.900.000;
  • il 4,9% delle donne di 14-59 anni è stata vittime di molestie verbali negli ultimi 3 anni precedenti l’intervista. Erano l’8,2% nel 2015-2016. Restano stabili molestie fisiche, messaggi e proposte inappropriate e il mostrare immagini sui social.

Confrontando i dati con riferimento al genere nei diversi periodi considerati, l’Istat ha osservato che, nel corso della vita, le donne sono state vittime di molestie 4,5 volte in più rispetto agli uomini. Il 14% delle donne di 15-70 anni ha subito offese e/o proposte nel corso della propria vita; questa percentuale aumenta lievemente tra chi dichiara di utilizzare internet per lavoro o scuola (15,1% rispetto al 12,6% di chi non lo usa).

Es. titolo paragrafo

Subire molestie è un fenomeno che varia non solo a seconda del genere e dell’età, ma anche in base al titolo di studio. 
Sia le donne sia gli uomini con titolo di studio elevato nel corso della vita sono più esposti al rischio: 
  • il 14,8% delle donne di 15-70 anni di età, che sono in possesso di una laurea le subisce; 
  • contro il 12,3% di quelle che possiedono un titolo medio basso; 
  • per gli uomini le rispettive percentuali sono pari al 3,2% e il 2,2%. 
Le molestie subite dalle donne avvengono sia in contesti di lavoro privato (14,4%) sia pubblico (13,5%).

Se si osserva la posizione professionale delle vittime:
  • per gli uomini prevalgono le posizioni apicali, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti con il 4,4% e i lavoratori in proprio (3,4%);
  • tra le donne sono più a rischio le operaie (16,4%) e le impiegate e i quadri direttivi (15%).

Gli autori delle molestie sono soprattutto i maschi 
Oltre l’81% delle donne subisce molestie sul lavoro da parte di uomini e il 6,2% da donne, mentre nel caso degli uomini questa forbice è meno accentuata: questi ultimi sono vittime di altri uomini nel 42,5% e da parte delle donne nel 39,3%. L’autore delle molestie sulle donne è per la maggior parte un collega maschio (37,3%) o una persona con cui ci si relaziona nel corso della propria attività lavorativa, come un cliente, un paziente o uno studente (26,2%). Per le molestie subite dagli uomini sono le colleghe donne ad essere indicate come autrici nel 26,4% dei casi e i colleghi uomini nel 20,6%.
I capi e i supervisori autori di molestie sono circa il 10% per le donne e il 4,2% per gli uomini. Tuttavia, mentre le prime sono vittimizzate quasi totalmente da capi maschi, i secondi lo sono in misura del tutto simile da uomini e donne.
Gli episodi di molestia non si configurano come casi isolati. Per le donne la ripetitività ha un’incidenza maggiore rispetto agli uomini. L’indagine Istat misura questa dimensione attraverso un quesito relativo agli episodi verificatisi negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista. L’80% delle donne ha subito più volte le molestie in questo arco di tempo, rispetto al 60% degli uomini.
 
Sia uomini sia donne denunciano raramente: tra le donne, solo il 2,3% ha contattato le Forze dell’Ordine e il 2,1% altre istituzioni ufficiali.

Sul posto di lavoro le vittime donne si sono rivolte a consulenti nell’8% dei casi, direttamente al datore di lavoro o al loro superiore (14,9%) o si confidano con i colleghi di lavoro (16,3%).
Gli uomini tendono a considerare più lieve la gravità degli episodi subiti rispetto alle donne. Queste ultime attribuiscono gravità elevata (molto o abbastanza) nel 56,4% dei casi rispetto al 45,5% degli uomini. Quando si considerano gli episodi di molestie subite negli ultimi tre anni precedenti l’intervista, il 68,3% delle donne ha percepito molto o abbastanza grave l’evento subito, contro il 40,6% degli uomini. Nel caso di eventi molto e/o abbastanza gravi, sia donne sia uomini fanno maggiormente ricorso alle istituzioni preposte e alle forze dell’ordine, ma a farlo sono soprattutto gli uomini (26,7% gli uomini e 6,3% le donne).

Es. titolo paragrafo

A chi rivolgersi 
Qualora la molestia subita provenga direttamente dal datore di lavoro o da un superiore oppure la denuncia agli organi preposti internamente all’azienda non abbia seguito e non sia stata presa in carico, è possibile rivolgersi:
  • all’Ispettorato Territoriale del Lavoro attraverso il modulo di richiesta di intervento ispettivo;
  • alla Consigliera di Parità provinciale o regionale territorialmente competente;
  • ai sindacati, alle associazioni di categoria o alle organizzazioni che tutelano diritti dei lavoratori.
È possibile poi che l’azienda, a seguito delle recenti novità introdotte in tema di “whistleblowing”, abbia introdotto un sistema interno di protezione per chi segnala o denuncia violazioni di comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. La nuova disciplina mira a proteggere le persone che segnalano violazioni capaci di ledere l’interesse o l’integrità aziendale. È una protezione molto ampia poiché si estende non solo al soggetto segnalante ma anche ai cosiddetti facilitatori ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e, tra gli altri, i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. 
La segnalazione da parte del lavoratore potrà avvenire tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Ente o dalla azienda privata (ad esempio comunicazione ai rappresentanti preposti o alle organizzazioni sindacali). Gli strumenti garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
 

Riguardo l'autore

Pietro Giacomazzi

Pietro Giacomazzi

Area: Diritto del lavoro e legislazione sociale