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Modifiche al Codice della Strada

Dal 14.12.2024 sono entrate in vigore le nuove regole sulle modifiche introdotte dalla L. 25.11.2024, n. 177. L'articolo elenca alcune novità.


Guida in stato di ebrezza
Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono apposti sulla patente rilasciata in Italia i codici unionali 68 «Limitazione dell’uso - niente alcool» e 69 «Limitazione dell’uso - solo veicoli dotati di alcolock». Questi codici permangono:
  • 2 anni se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; 
  • 3 anni se supera 1,5 g/l.
Se al conducente che ha i codici 68 e 69 viene ancora accertato lo stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 e 1,5 g/l; oltre 1,5 g/l) le sanzioni previste sono aumentate di un terzo; le sanzioni sono raddoppiate in caso di manomissione o rimozione del dispositivo alcolock.
L’Alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore con livello di alcool superiore a 0 g/l. 
Un decreto del Ministero dei Trasporti (da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge) stabilirà le caratteristiche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio.

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti (art. 187)
Il nuovo Codice della Strada ha eliminato la frase “in stato di alterazione psico-fisica”, punendo chi guida o provoca incidenti dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. L’accertamento, attraverso prelievo di liquido salivare del conducente, può essere effettuato nell’immediatezza del fermo del veicolo, anche in caso di incidente. Con esito positivo o in casi in cui l’accertamento avviene successivamente presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate, la polizia stradale può disporre il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti, per un periodo non superiore a 10 giorni. 
Il conducente trovato positivo o che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti, se è minore di 21 anni, non può riprendere la patente o continuare a esercitarsi alla guida con il foglio rosa fino al compimento di 24 anni.

Cellulare alla guida
Nuove sanzioni per i conducenti che durante la marcia usano con le mani smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi: da € 250,00 a € 1.000,00 oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. 
In caso di recidiva nel corso di un biennio la sanzione pecuniaria è da € 350,00 a € 1.400,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente va da 1 a 3 mesi.
È prevista la decurtazione di 5 punti della patente per il primo caso e di 10 in caso di recidiva nel biennio. 

Sospensione breve della patente
I conducenti con meno di 20 punti sulla patente che, circolando in Italia, commettono una serie di specifiche violazioni individuate dalla legge, incorrono nella sospensione breve della patente per un periodo di:
  • 7 giorni se sulla patente ci sono almeno 10 punti;
  • 15 giorni se sulla patente ci sono meno di 10 punti.
Il periodo di sospensione viene raddoppiato se il conducente provoca un incidente. La sospensione della patente è la conseguenza automatica della contestazione della violazione. L’agente o l’organo di polizia ritira la patente ai conducenti identificati al momento della violazione. 
Le violazioni individuate che possono causare la sospensione breve della patente sono:
  • mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
  • circolazione contromano;
  • mancato rispetto delle precedenze;
  • mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia;
  • violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura;
  • sorpasso a destra ove non consentito, ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento;
  • mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli;
  • inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione;
  • guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli;
  • guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini;
  • uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare;
  • infrazioni in autostrada come retromarcia, mancato rispetto della corsia di emergenza, sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida, mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità e mancata collocazione del triangolo di emergenza;
  • mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani.
Divieto di sosta
È stato aggiunto il divieto di fermata e sosta negli spazi riservati ai veicoli elettrici e alla loro ricarica; anche per gli stessi veicoli elettrici è vietata la sosta nell’area di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della ricarica (è prevista un’eccezione per la fascia temporale dalle 23 alle 7).
Il divieto di sosta si applica anche negli spazi riservati alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini di età inferiore ai 2 anni muniti del permesso rosa.
Per il conducente che sosta su aree di parcheggio o in corrispondenza di rampe o corridoi di transito riservate a veicoli per persone disabili è prevista la decurtazione di 4 punti della patente. 

Superamento limiti di velocità
A un veicolo, che, in un tempo non superiore a un’ora dal primo accertamento di violazione dei limiti, viene trovato a superare i limiti di velocità in strade appartenenti allo stesso ente, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo.
Se la violazione dei limiti di velocità (oltre i 10 km/h) è riscontrata all’interno del centro abitato e per almeno 2 volte nell’arco dello stesso anno la sanzione amministrativa va da € 220,00 a € 880,00, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Limitazioni di potenza per neopatentati patente B
Per i primi 3 anni dal rilascio della patente di categoria B, i neopatentati non possono guidare: veicoli con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t; in aggiunta al parametro precedente, veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW come potenza massima. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.
Le limitazioni si applicano per le patenti conseguite dal 14.12.2024.

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