Le ferie possono essere sospese in caso di malattia, con i modi e le forme stabilite dalla contrattazione collettiva, dal momento che lo stato di malattia insorto durante i periodi di ferie può impedire il reintegro delle energie psicofisiche nel periodo destinato al riposo. Solo le malattie che effettivamente impediscono il riposo e il recupero delle energie psicofisiche, cui le ferie sono finalizzate, ne interrompono il decorso.
Dunque il principio dell'effetto sospensivo della malattia sulle ferie risulta pacifico ma non ha valore assoluto, tollerando eccezioni da individuare tenendo conto delle caratteristiche della malattia stessa.
Il lavoratore dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente all'azienda l'insorgere della malattia sopravvenuta durante i periodi di ferie. Il decorso del periodo di ferie è ugualmente sospeso in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età, purché la malattia determini il ricovero ospedaliero e sia tempestivamente comunicata.
Dunque il principio dell'effetto sospensivo della malattia sulle ferie risulta pacifico ma non ha valore assoluto, tollerando eccezioni da individuare tenendo conto delle caratteristiche della malattia stessa.
Il lavoratore dipendente è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente all'azienda l'insorgere della malattia sopravvenuta durante i periodi di ferie. Il decorso del periodo di ferie è ugualmente sospeso in caso di malattia del bambino fino agli 8 anni di età, purché la malattia determini il ricovero ospedaliero e sia tempestivamente comunicata.
Principi enunciati dalla Cassazione L’effetto sospensivo del decorso dei periodi di ferie in caso di malattia insorta durante gli stessi non è assoluto, ma deve essere di volta in volta valutato.