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Legge sul “dopo di noi”

Misure di assistenza per disabili privi di sostegno dei genitori

Nel presente articolo illustriamo le diverse modalità con cui la Legge 112/2016 (Legge sul “dopo di noi”) prevede agevolazioni a persone con grave disabilità quando viene a mancare il sostegno familiare dei genitori.
La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia di persone con disabilità e si sviluppa su tre binari: aumento della detrazione fiscale sulle polizza di assicurazione; esenzione dell'imposta di successione e donazione a favore di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali stipulati in loro favore; deducibilità fiscale delle erogazioni liberali, da parte di privati, ai trust e fondi sopra citati. 



Ambito soggettivo
La legge specifica che la grave disabilità non deve derivare dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e va comunque fatto riferimento allo stato di disabilità grave previsto dall’art. 3 e accertato ai sensi dell’art. 4 L. 104/1992.
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
 
Accertamento dell’handicap
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Norma che regola il riconoscimento dell’invalidità civile, ndr), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Inoltre, per poter usufruire delle agevolazioni è necessaria l’assenza del sostegno familiare (mancanza di entrambi i genitori) o la previsione del venir meno del sostegno stesso.

Detraibilità polizze assicurative
La detraibilità Irpef delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave è pari a € 750,00.
Le polizze interessate sono quelle che coprono il rischio morte o invalidità non inferiore al 5% (per contratti stipulati post 2001) oppure vita e infortuni (per contratti stipulati ante 2001).
 
La detrazione fiscale massima fruibile sarà pari al 19% di € 750,00, cioè € 142,50.

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali
A decorrere dall’anno 2017 sono applicate in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e catastali relative al trasferimento di beni o diritti: conferiti ai trust, gravati da vincolo di destinazione (art. 2645-ter Codice Civile), destinati a fondi speciali  con personalità giuridica; composti da beni sottoposti al vincolo di destinazione, disciplinati da un contratto di affidamento fiduciario (anche a favore di Onlus), operanti prevalentemente nel settore della beneficenza.
Saranno esenti dall’imposta di bollo gli atti, documenti, certificazioni o copie richiesti dall’istituto.
Inoltre, i Comuni potranno deliberare aliquote ridotte o esenzioni ai fini IMU nei confronti degli immobili conferiti ai trust e fondi speciali in esame.
I suddetti organismi devono essere istituiti in favore di soggetti con grave disabilità, come definite in premessa, e tali istituti devono perseguire esclusivamente le finalità di inclusione sociale, cura e assistenza nei confronti delle persone affette da grave disabilità.
 
Dette finalità devono essere espressamente indicate nell’atto costitutivo dell’istituto, che deve essere redatto per atto pubblico, e deve contenere le informazioni in merito al beneficiario disabile grave, ai soggetti preposti al controllo dell’osservanza di tali finalità e il termine finale dell’istituto che deve coincidere con il decesso del disabile grave.

Erogazioni liberali e donazione da parte di privati
Le erogazioni liberali, donazioni e tutti gli atti a titolo gratuito in genere, effettuate da soggetti privati nei confronti dei trust e dei fondi speciali precedentemente citati, sono deducibili dal reddito complessivo dell’erogante nella misura massima del 20% del reddito complessivo e comunque per un importo massimo pari a € 100.000,00.
La misura della presente agevolazione trae spunto legislativo dal D.L. 35/2005 con i limiti incrementati rispettivamente al 20% (anziché il 10%) e il massimale pari a € 100.000,00 (anziché € 70.000,00).

Riguardo l'autore

Luca Reina

Luca Reina

Area: Fiscale - Dichiarazione dei redditi