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Lavorare in un altro Paese dell’Unione Europea

Quali diritti? Lavoratore pendolare e lavoratore distaccato

L'Unione Europea ha sempre sancito il principio della libera circolazione dei lavoratori, ogni cittadino europeo ha il diritto, infatti, di cercare lavoro in qualsiasi Paese appartenente all'UE. Per migliorare il mercato del lavoro europeo è stato istituito nel 1993 un portale della mobilità professionale Eures (European Employment Services) che fornisce gratuitamente informazioni a cittadini, lavoratori, datori di lavoro che vogliono cercare e offrire lavoro in Europa. Un'esperienza lavorativa all'estero è sicuramente stimolante, formativa ed è oggi più che mai un modo per rimettersi in gioco. è possibile lavorare in qualsiasi Paese dell'UE come dipendente, lavoratore autonomo o lavoratore distaccato senza permesso di lavoro. Vediamo insieme i diritti che spettano al lavoratore nel Paese ospitante (dove lavora) e le principali norme applicabili ad un lavoratore pendolare transfrontaliero o un lavoratore distaccato.


Lavoratore: diritto di soggiorno
Se si vive e lavora in un Paese dell’UE diverso dal proprio viene riconosciuto il diritto di soggiorno nel Paese ospitante. Il diritto di soggiorno può avere una durata:
- fino a 3 mesi;
- superiore a 3 mesi;
- permanente.

Soggiorno fino a 3 mesi
Per trattenersi in un altro Paese dell’Unione Europea per meno di 3 mesi bisogna:
- avere una carta d’identità nazionale o un passaporto in corso di validità;
- dichiarare la presenza alle autorità competenti (comune o commissario locale di polizia) se lo prevede il Paese ospitante. Per dichiarare la presenza in un Paese UE serve la carta d’identità o il passaporto;
- non si è tenuti a richiedere la certificazione anagrafica che attesta il diritto a viverci.
 
Esempio
Un cittadino italiano che va in Germania, per lavoro o per una vacanza, per un periodo massimo di 3 mesi ha il diritto di soggiornare solo con la carta d’identità senza l’obbligo di presentare altri documenti. Le autorità tedesche possono chiedere di dichiarare la sua presenza, ma non di iscriversi all’anagrafe.

Soggiorno superiore a 3 mesi
Quando un cittadino UE soggiorna per periodi superiori a 3 mesi, il Paese ospitante può obbligarlo ad iscriversi come residente presso le autorità locali. In questo caso si dovrà dimostrare che si lavora nel Paese ospitante.
Per iscriversi come residente serve un documento d’identità o passaporto e se si lavora bisognerà esibire anche il certificato di lavoro rilasciato dal datore di lavoro.
Al momento dell’iscrizione al cittadino sarà rilasciato un certificato di iscrizione anagrafica che conferma il diritto a soggiornare nel nuovo Paese. Il certificato verrà rilasciato immediatamente e avrà una durata illimitata.
 
Il costo del certificato non deve superare quello previsto per il rilascio della carta d’identità dei cittadini nazionali.

Soggiorno permanente
Quando un cittadino UE soggiorna come lavoratore in un altro Paese membro in via continuativa per 5 anni (viene calcolato a partire dal giorno in cui si ha preso la residenza) acquista automaticamente il diritto al soggiorno permanente nel Paese ospitante (non è obbligatorio).
La continuità del soggiorno non è interrotta da assenze:
- temporanee inferiori a 6 mesi all’anno;
- di 12 mesi consecutivi per giustificati motivi quali: maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Paese.
La continuità del soggiorno è interrotta da assenze per oltre 2 anni consecutivi.

Come ottenere il permesso di soggiorno permanente?
- Provare di aver lavorato per almeno 5 anni.
- Allegare alla domanda diversi documenti giustificativi, a seconda della situazione (lavoratore dipendente, libero professionista o pensionato) tra cui: il certificato di iscrizione anagrafica, bollette, contratti di locazione, buste paga, rendiconti bancari, ... tutto ciò che certifichi di aver svolto un’attività lavorativa.
 
Il documento è automaticamente rinnovabile, tuttavia la sua validità può cambiare a seconda del Paese che lo ha rilasciato.

Lavorare all’estero: pendolare transfrontaliero
Se si vive in un Paese europeo e si lavora in un altro Paese dell’UE si viene considerati come un pendolare transfrontaliero in base alla normativa europea (o lavoratore transfrontaliero o frontaliero).
 
Come cittadino pendolare transfrontaliero bisogna sapere che sarai soggetto alle normative di entrambi i Paesi.
Infatti in linea generale:
- nel Paese in cui si lavora: si farà riferimento ai diritti previdenziali e alle imposte sul reddito;
- nel Pese in cui si vive: si farà riferimento alle imposte sugli immobili e alle altre tasse.

Residenza fiscale = Tassazione redditi percepiti
Si ha la residenza fiscale quando si risiede nello stesso Paese più di 6 mesi all’anno.
è fondamentale sapere che dove si ha la residenza fiscale si dovranno pagare le tasse relative a tutti i redditi percepiti, per esempio: salari, pensione, patrimoniali, ecc.
Per evitare di essere considerati residenti ai fini fiscali in 2 Paesi (sia quello abitativo che lavorativo) molti Paesi hanno sottoscritto accordi contro la doppia imposizione, che fissano norme per individuare quale dei 2 Paesi può tassare il reddito.

Lavoratori pendolari transfrontalieri
Un cittadino residente in Italia fa il pendolare ogni giorno per andare a lavorare in Svizzera. Dove deve pagare le imposte?
In quanto lavoratore pendolare transfrontaliero, pagherà le imposte sullo stipendio in Svizzera. Il datore di lavoro provvederà a trattenere un importo provvisorio dalla busta paga. Poiché il domicilio fiscale è in Italia è lì che dovrà presentare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta sul reddito complessivo (abitativo, stipendio, ecc.). L’imposta trattenuta sullo stipendio in Svizzera sarà considerata nel calcolo dell’imposta definitiva da pagare in Italia, ciò per evitare una doppia tassazione.

E' di norma sapere che...
- Accredito stipendio sul conto corrente: all’interno dell’eurozona il conto corrente aperto nel Paese in cui si vive è sufficiente per ottenere l’accredito dello stipendio da un altro Paese UE. Le banche non possono applicare per i bonifici internazionali in euro commissioni più alte rispetto ai bonifici nazionali.
- Immatricolazione autovettura: per fare il pendolare tra 2 Paesi l’utilizzo della propria autovettura è fondamentale. è di norma sapere che è sufficiente immatricolare l’autovettura e pagare le relative tasse nel Paese in cui si vive.

Lavorare all’estero: lavoratori distaccati (massimo 2 anni)
L’impresa può destinare temporaneamente il lavoratore ad un altro Paese, perché vi operi per conto dell’impresa stessa, dando origine al «distacco».
In questo periodo il lavoratore:
- acquisisce lo status di lavoratore distaccato;
- potrà beneficiare delle stesse condizioni di lavoro e degli stessi diritti dei lavoratori del Paese ospitante;
- può ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- non ha bisogno di un permesso di lavoro;
- dovrà iscriversi come residente presso l’amministrazione locale: se il distacco supera i 3 mesi;
- non avrà il diritto di maturare l’indennità di disoccupazione nel Paese ospitante;
- non avrà il diritto di maturare il soggiorno permanente nel Paese ospitante;
- continuerà ad essere coperto dal sistema previdenziale del Paese di origine.

E' di norma sapere che...
- Il periodo di distacco non può superare i 24 mesi, tuttavia l’art. 16 del reg. CE n. 883/2004 permette alle autorità competenti di 2 o più Stati membri di concludere accordi che prevedono eccezioni alla legislazione applicabile. Infatti, quando è prevedibile che il periodo di distacco durerà più di 24 mesi, il datore di lavoro dovrà presentare una domanda di proroga all’autorità dello Stato membro alla legislazione, del quale il lavoratore intenda essere soggetto.
- Dopo che un lavoratore ha terminato un periodo di distacco, devono passare almeno 2 mesi a decorrere dalla data della fine del periodo, prima, che possa essere autorizzato con un nuovo periodo di distacco con la stessa impresa e nello stesso Stato.
- La copertura previdenziale del Paese di origine è valida solo per 24 mesi. Quindi se il distacco supera i 24 mesi il lavoratore può:
a) chiedere il prolungamento della copertura nel Paese di origine;
b) passare al sistema previdenziale del Paese ospitante. Tutte le prestazioni come: malattia, assegni familiari, disoccupazione, pensione, infortunio sul lavoro, malattia professionale, saranno determinate dalla normativa locale.

Riguardo l'autore

Paola Giordani

Paola Giordani

Area: Analisi di bilancio - Fisco