La tredicesima mensilità, nota anche come gratifica natalizia (poiché è pagata nel periodo antecedente alle festività natalizie), è una mensilità di stipendio aggiuntiva cui hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti, sia che abbiano un contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato.
La storia
La tredicesima mensilità era in origine un’assegnazione volontaria senza alcun vincolo di obbligatorietà che il datore di lavoro riconosceva ai propri dipendenti; tale assegnazione avveniva in occasione delle festività natalizie. Poi il CCNL stipulato il 5.08.1937, e precisamente all’art. 13, ha introdotto l’obbligo di corrispondere una mensilità aggiuntiva, rispetto alle 12 annuali, agli impiegati del settore industria; qualche anno dopo l’accordo interconfederale per l’industria del 27.10.1946 ha esteso il trattamento anche agli operai.
Tale accordo è entrato in vigore con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070/1960. |
Il pagamento
Generalmente la tredicesima mensilità è erogata nel mese di dicembre per consentire a tutti i lavoratori dipendenti di disporre di una maggiore liquidità durante le feste natalizie ed è data dalla somma di tutti i ratei maturati mensilmente a partire dal mese di gennaio dello stesso anno, oppure dalla data di assunzione fino al mese di dicembre compreso.
È pagata a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro subordinato (operai, impiegati, quadri, dirigenti, apprendisti, ecc.). È erogata anche ai lavoratori domestici (colf e badanti). |
La tassazione
Come la retribuzione mensile, anche la tredicesima mensilità è assoggettata alle trattenute Inps ed Irpef. Non sono riconosciute sulla stessa le detrazioni per carichi familiari e le detrazioni da lavoro dipendente, di conseguenza risulta essere più bassa della retribuzione che si percepisce mensilmente.
Come calcolarla
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, ferie o permessi retribuiti (non rientrano quelli non retribuiti), maternità (nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dall’Inps). Non rientrano invece nel calcolo il lavoro straordinario, il lavoro notturno effettuato saltuariamente, le indennità per ferie non godute. Nella quasi totalità dei casi l’ammontare della tredicesima mensilità è pari ad una mensilità per il personale con retribuzione mensilizzata o ad un certo numero di ore per i lavoratori retribuiti con tale sistema.
È liquidata utilizzando la retribuzione in vigore a dicembre, quindi nel caso in cui nel mese di dicembre un lavoratore ottenga un passaggio di livello, uno scatto di anzianità, un incremento del superminimo individuale, la tredicesima mensilità sarà liquidata con riferimento all’ultima retribuzione. |
Nel caso di assunzione/cessazione del rapporto in corso d’anno essa maturerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati e nel caso di cessazione utilizzando la retribuzione in vigore nel momento della risoluzione del rapporto.
I CCNL prevedono che per mese lavorato s’intende la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni all’interno del mese.
Lavoratori part-time
La maturazione della tredicesima mensilità è di norma riproporzionata in funzione dell’orario svolto.
Se nel corso dell’anno si sono avvicendate variazioni di orario, occorrerà procedere alla maturazione “differenziata” per ogni singolo mese.
Si ipotizzi che un lavoratore abbia un contratto a tempo pieno nei mesi da gennaio ad aprile, poi part-time al 70% nei mesi da maggio a settembre, poi part-time al 50% nei mesi da ottobre a dicembre, la tredicesima liquidata sarà la somma di 4 ratei al 100% + 5 ratei al 70% + 3 ratei al 50%. |
Settore edile
Nel settore edile, invece, sussiste una particolarità che è dovuta al fatto che gli impiegati maturano e percepiscono la mensilità nel mese di dicembre, mentre per gli operai la maturazione avviene mediante l’accantonamento mensile presso la Cassa Edile, la quale poi provvede ad effettuarne il pagamento, sempre nel mese di dicembre.
Lavoratori a chiamata
Per i lavoratori con contratto a chiamata il rateo orario della mensilità aggiuntiva è liquidato in aggiunta alla quota oraria; quindi mese per mese e a seconda del numero di ore.
Periodi non utili alla maturazione
1. Periodi di congedo parentale o assenza facoltativa successivi al puerperio o all’ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
2. Eventuale periodo di aspettativa facoltativa dal lavoro, successivo a quello fissato dal contratto per la conservazione del posto per malattia.
3. Assenze per malattia del bimbo di età inferiore a 8 anni.
4. Permessi per assistere famigliari disabili - Legge n. 104/1992.
5. Congedo per adozioni internazionali.
6. Cassa integrazione guadagni a zero ore (periodi superiori a 15 giorni).
7. Aspettativa permessi non retribuiti.
8. Sciopero.
9. Assenze ingiustificate.
10. Giorni di sospensione dal lavoro dovute all’adozione di provvedimenti disciplinari.
11. Servizio militare, civile o richiamo alle armi.