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Investire un animale selvatico

Si può ottenere un risarcimento danni?

Negli ultimi anni, a causa dell'invasione di cinghiali e animali selvatici, si è registrato un incidente ogni 40 ore circa e sono raddoppiati quelli con morti e feriti. Ma come può tutelarsi chi subisce un danno a seguito dello scontro con un cinghiale o altro animale selvatico?


Alcune premesse fondamentali
La L. 11.02.1992, n. 157, al c. 1, recita: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.» Quindi, gli animali selvatici appartengono allo Stato. La Regione, per la medesima legge, è titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, quali ad esempio le Province. Dopo queste premesse, si evince che il danneggiato, per tutelare i propri diritti a seguito di un incidente causato dall’impatto con un animale selvatico, deve chiamare in causa la Regione, che eventualmente può rivalersi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. 

Azione da intraprendere
Prima di intraprendere l’azione giudiziaria bisogna fare attenzione a non rischiare che un giudice possa ritenere non fornita la prova necessaria. In forza dell’articolo generale sulla responsabilità civile, l’art. 2043 del Codice Civile, chi subisce un danno deve provare il fatto, la responsabilità del danneggiante e le conseguenze dannose. Inoltre l’art. 2052 c.c., sui danni cagionati dai propri animali, recita: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito». In quest’ultimo caso, il danneggiato è in una posizione di favore, perché deve soltanto limitarsi a provare il fatto e le sue conseguenze dannose, ma non la responsabilità del danneggiante, il quale è, invece, onerato della prova della mancanza di alcuna sua responsabilità per avere posto in essere tutto quanto necessario per evitare l’evento dannoso. Non è poca la differenza in termini di difficoltà. Si faccia l’esempio di chi ha subito un danno per la collisione della propria vettura con un cinghiale. Se si inquadra il procedimento con un’azione generale di risarcimento dei danni in forza dell’art. 2043 c.c., chi agisce deve dimostrare la collisione con l’animale selvatico, la responsabilità della Regione nel controllo della presenza dei cinghiali e nella prevenzione del pericolo nel transito stradale, nonché il danno ricevuto. 
Se, invece, si agisce per la responsabilità in forza dell’art. 2052 c.c., è la Regione che deve dimostrare di avere fatto ogni azione per evitare il pericolo nella viabilità.

Per gran parte dei giudici, però, gli animali selvatici, pur essendo patrimonio dello Stato, non possono essere ritenuti sotto il controllo di alcuno, come avviene, invece, per gli animali domestici. Quindi, ecco che scatta la necessità per il danneggiato di dimostrare, in forza dell’art. 2043 c.c., anche la responsabilità della Regione.
Esaminiamo un caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2021, n. 8972): stante l’incompatibilità del regime tracciato dall’art. 2052 c.c. con il carattere selvatico degli animali in questione, è stata accolta la richiesta dei danni, in quanto il danneggiato ha dimostrato, non solo la collisione e i danni subiti, ma anche che, nella zona d’interesse, all’epoca dei fatti, si era riscontrato un significativo incremento del numero dei cinghiali e che la strada era stata teatro di numerosi sinistri da essi causati, analoghi a quello oggetto del giudizio. Tali decisive circostanze sono state ritenute indicative di una negligenza della Regione nell’espletamento dei propri compiti di controllo.

Conclusioni
Per evitare rischi nell’epilogo di un’azione giudiziaria, è consigliabile che, prima di intraprenderla, il danneggiato acquisisca le informazioni, e le conseguenti prove, sulla pericolosità della strada percorsa a causa del transito di animali selvatici nella zona interessata, al fine di dimostrare che la Regione non ha attuato quelle azioni necessarie per prevenire gli incidenti stradali.

Riguardo l'autore

Luigi Aloisio

Luigi Aloisio

Area: Diritto civile e diritto ambientale