In base al regolamento comunitario di sicurezza sociale (art. 65 n. 883/2004), ai soggetti rimasti disoccupati che hanno lavorato in Paesi comunitari e/o extracomunitari è riconosciuta un'indennità di disoccupazione. In questo articolo verranno illustrate le formalità che un lavoratore deve adempiere, per richiedere il sussidio di disoccupazione, se perde il lavoro mentre era in un altro Paese dell'Unione Europea come: residente e lavoratore, distaccato in modo temporaneo (meno di 2 mesi) dal datore di lavoro, pendolare transfrontaliero. Inoltre, verrà esposto come un lavoratore può trasferire la sua indennità di disoccupazione, percepita nel suo Paese di origine, in un altro Paese dell'Ue quando va in cerca di un'occupazione.