In ossequio al principio di eguaglianza professionale tra lavoratrici e lavoratori sancito dall'art. 3 della Costituzione, l'art. 35 del D. Lgs. n. 198/2006 prevede la nullità del licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio nel periodo che intercorre dalla richiesta di pubblicazione sino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze. Al datore di lavoro è tuttavia attribuita la facoltà di dimostrare che lo scioglimento del rapporto sia dovuto ad una delle ragioni indicate al quinto comma della stessa norma, e cioè: giusta causa, cessazione dell'attività aziendale, ultimazione della prestazione contrattuale o scadenza del termine in un contratto a tempo determinato.
L’obiettivo della legge Lo scopo di tali disposizioni, introdotte dalla Legge n. 7 del lontano 1963 e tuttora vigenti a beneficio della sola lavoratrice, è storicamente da rinvenire nella...