Sulla piantumazione di alberi la normativa è tanto complessa quanto rilevanti possono essere le conseguenze alla violazione delle norme. Altrettanto complessa è anche la normativa sugli obblighi che derivano dalla presenza degli alberi, che non devono, ad esempio, danneggiare il confinante con i rami o costituire un pericolo per l'incolumità pubblica.
Distanze dal confine
In primo luogo, per la piantumazione per gli alberi il Codice Civile prevede, all’art. 892, di rispettare alcune distanze dal confine di proprietà. Infatti, chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Se gli uni e gli altri non dispongono con precisione, devono essere osservate distanze dal confine che variano a seconda del tipo di alberatura. |
La distanza, infatti, è di 3 metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili.
La distanza cambia a un 1,5 metri per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami. La distanza, infine, è pari a 0,5 metri per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri. La distanza deve essere però di 1 metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
Come si misura la distanza La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. |
Muro divisorio
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. La Cassazione civile sez. VI, con sentenza del 12.07.2018, n. 18439, ha chiarito il perché le distanze legali di piante dal confine non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza. In questo caso, evidenzia la Suprema Corte di Cassazione, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta.
Conseguenza della violazione delle distanze
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dal Codice Civile.
Casi particolari e controversie
Distanza minore per usucapione
Se vi è il dovere di rispettare la distanza dal confine, vi è anche la possibilità che, decorsi 20 anni, si acquisti il diritto di tenere gli alberi ad una distanza minore attraverso l’istituto della “usucapione”. Il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l’acquisto del diritto per decorso del tempo. Ne consegue che il decorso del tempo e l’inerzia del confinante nell’esigere l’estirpazione delle piante consentono di acquisire un diritto che prima non sussisteva.
Sostituzione della pianta a distanza non legale
Il Codice Civile disciplina anche l’ipotesi in cui si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, per esempio per usucapione o per una servitù sorta contrattualmente. In tale caso, se l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. Questa disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Rami e radici nel terreno altrui
Frequenti sono le controversie in caso di rami protesi e di radici che occupano il terreno altrui. Anche questa ipotesi è disciplinata dal Codice Civile. Infatti, il proprietario del fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi il rispetto dei regolamenti e degli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. |
Strade, condomini e altri permessi
Sicurezza delle strade pubbliche
Quando trattasi di strade pubbliche interviene il Codice della Strada con l’art. 29, che prevede l’obbligo dei proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. |
Chiunque viola dette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00. Alla violazione delle menzionate disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive.
Potatura degli alberi in un condominio
Alle spese di potatura degli alberi, anche se insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso. Infatti, le piante possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.
Piantumazione, taglio e sostituzione - permessi amministrativi
In linea di massima non è necessario alcun permesso per attuare le operazioni sopra menzionate. Particolari prescrizioni sono previste se trattasi di bosco o di zona vincolata paesaggisticamente.
Si consiglia sempre di rivolgersi a un agronomo o a un vivaio di fiducia per essere tranquilli che non vi siano in zona vincoli e che non si incorra in responsabilità di tipo penale. |
Infatti, l’abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio. Si potrebbe configurare anche il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all’art. 734 c.p.