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Il congedo parentale per lavoratori dipendenti, dal 2023

Il congedo parentale sta subendo modificazioni importanti. Sono molte le novità di cui tenere conto per la corretta interpretazione e applicazione pratica della disciplina.


Dopo il potenziamento del congedo parentale avvenuto ad opera del D.Lgs. 105/2022 in vigore dal 13.08.2022, anche la legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto ulteriori novità al riguardo. L’intenzione è chiara: favorire la natalità e muoversi nella direzione di un’equiparazione dei genitori anche per quanto riguarda i doveri legati alla cura dei figli.
È stato infatti previsto l’incremento all’80% (in luogo del 30%) dell’indennità per congedo parentale per lavoro dipendente, per la durata massima di 1 mese da usufruire entro il compimento di 6 anni di vita del figlio. La misura così rafforzata spetta ai lavoratori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) o, in alternativa, di paternità, non prima del 1.01.2023. La possibilità di beneficiare del congedo parentale con 1 mese di indennità all’80% si lega all’avvenuto compimento del congedo di maternità e paternità ed è, quindi, accessibile, oltre che dalle lavoratrici che terminano i loro 5 mesi di astensione obbligatoria, anche dai lavoratori che terminano i loro 10 giorni di congedo obbligatorio, dopo il 31.12.2022.
 
La novità è fruibile in via alternativa tra i genitori, vale a dire che nel caso in cui ne benefici la madre non potrà farlo anche il padre e viceversa.

A seguito dell’avvicendarsi delle varie novità, pare quindi utile riepilogare il quadro normativo attualmente vigente in materia di congedo parentale.
Il D.Lgs. 105/2022 ha, come detto, a partire dal 13.08.2022 aumentato a 9 (dai precedenti 6) il numero complessivo di mesi di congedo parentale per il quale viene riconosciuta l’indennità giornaliera a carico dell’Inps ed ha, inoltre, esteso fino al 12° anno di vita del figlio l’arco temporale nel quale può avvenirne la fruizione. Di detti 9 mesi, la spettanza è ripartita con le seguenti modalità:
  • 3 mesi a favore della madre, non trasferibili all’altro genitore;
  • 3 mesi a favore del padre, non trasferibili all’altro genitore;
  • 3 mesi a disposizione di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, con possibilità di utilizzo anche in maniera ripartita tra gli stessi.
Single
Al genitore solo (intendendosi per tale anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio), sono riconosciuti 11 mesi (e non più solo 10) di congedo parentale, di cui 9 (e non più solo 6) indennizzabili dall’Inps.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai complessivi 9 mesi indennizzabili, fino al 12° anno (e non più solo fino all’8°) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) viene riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Riguardo il calcolo dell’indennità giornaliera, va inoltre rimarcato che il citato D.Lgs. 105 ha anche previsto un’importante modifica, prevedendo che la retribuzione media giornaliera sulla quale viene calcolata, appunto, l’indennità a carico dell’Inps, a differenza del passato debba essere determinata ricomprendendo anche i ratei della 13° mensilità nonché degli altri eventuali premi e/o mensilità, determinando così un incremento del valore dell’indennità giornaliera.
È necessario, inoltre, evidenziare che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, a decorrere dal 13.08.2022, non comportano più la riduzione di ferie, riposi orari e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo differenti disposizioni della contrattazione collettiva. Chiaramente, anche in questo caso la novità comporta un effetto migliorativo rispetto al passato. Anche dopo le modifiche intervenute, salvo quanto già evidenziato nel caso di genitore solo, sono rimasti immutati i limiti massimi individuali e complessivi di durata dei congedi utilizzabili, tra indennizzati e non.

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Bruno Bravi

Bruno Bravi

Area: Diritto del lavoro