Purtroppo sono numerosi i casi di incidente tra automobili e persone in sella ad una bici. Chi ha ragione in questi casi? È sempre vero che i ciclisti non sono mai in torto?
Cosa dice il Codice della Strada
Anche se è sprovvista di un motore meccanico a combustibile, la bicicletta è considerata un veicolo a tutti gli effetti.
Viene definita “velocipede” dal Codice della Strada e in questa categoria rientrano sia le biciclette a pedali, sia quelle elettriche.
Questo significa che sulle due ruote valgono le stesse regole dei mezzi a motore (come, per esempio, dare la precedenza a destra o fermarsi ai segnali di stop).
Cosa fare in caso di incidente
In caso di sinistro con un mezzo a motore, prima di valutare una richiesta danni, è opportuno controllare che il ciclista abbia rispettato il codice stradale. Ma non sempre è facile capire di chi è la responsabilità.
Perciò come bisogna comportarsi in questi casi? Si applica il concorso di colpa, una regola già in uso per gli incidenti tra automobili.
Ciò significa che in caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% di colpa nell’innescare il sinistro. Per questo motivo, se un ciclista volesse far valere le proprie ragioni, non può solo limitarsi a dimostrare il fatto, ma deve anche dare prova di aver rispettato il Codice della Strada. Se non avviene il ciclista è, al pari dell’automobilista, complice dell’incidente.