Assieme alla retribuzione in moneta il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti (a tutti o ad alcuni) anche determinati benefici, una retribuzione “in natura”, costituiti da beni e/o servizi.
Tale politica viene solitamente adottata al fine di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, incentivare i dipendenti alla produzione e fidelizzarli all’impresa oltre che a realizzare un risparmio fiscale e contributivo per l’azienda. Stiamo parlando dei cosiddetti fringe benefit, letteralmente i “benefici aggiuntivi”, che il nostro ordinamento prevede nel Codice Civile all’art. 2099 laddove è statuito che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura” e nel Testo unico delle imposte sui redditi, agli artt. 51 e 100.
E' opportuno precisare che la disciplina fiscale dei fringe benefit non va confusa con quella del welfare aziendale al quale molte aziende fanno ricorso, dotandosi di un vero e proprio piano di welfare che deve essere rivolto a favore della generalità dei dipendenti e legato alla contrattazione collettiva. |
Le novità del 2024
Le novità concernenti i fringe benefit (detti anche “bonus dipendenti 2024”), contenute nella legge di Bilancio per il 2024, già in vigore dallo scorso 1.01, riguardano il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tra le forme più diffuse di fringe benefit rientrano anche:
- l’uso dell’autovettura aziendale;
- la concessione del telefono cellulare e del computer;
- i prestiti agevolati;
- le assicurazioni;
- l’iscrizione a circoli, palestre, ecc.;
- l’acquisto di libri;
- l’abbonamento a teatro, cinema, ecc.
- i viaggi e la vacanza;
- ecc.
Per il solo anno 2024 l’importo dei benefici concessi è esente dall’Irpef e dai contributi fino all’ammontare di € 1.000,00, una soglia che si eleva a € 2.000,00 in presenza di figli a carico da parte dei lavoratori. |
Sono considerati “figli a carico” i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, gli adottivi o gli affidati, che al 31.12 di ciascun anno siano titolari di un reddito annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore:
- a € 4.000,00 se di età inferiore ai 24 anni;
- a € 2.840,51 se di età pari o superiore ai 24 anni.
Accesso e applicazione
Per accedere al beneficio il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti. Naturalmente, al venir meno dei presupposti per l’agevolazione - per esempio nel caso in cui, nel corso dell’anno, un figlio non sia più fiscalmente a carico - il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà quindi il beneficio non spettante nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini per le operazioni di conguaglio.
è importante precisare che la normativa precedente, ritenuta applicabile anche per il 2024, prevedeva che qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate risultasse complessivamente superiore al limite (€ 1.000,00 o € 2.000,00), l’intero valore, e non la sola parte eccedente, sarebbe rientrato nell’imponibile fiscale e contributivo.
Ai fini dell’applicazione del beneficio, il datore di lavoro deve provvedere a informare, qualora presenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Il datore di lavoro, per consentire i necessari controlli, ha inoltre l’obbligo di conservare tutta la documentazione che giustifichi gli importi erogati ai dipendenti, in alternativa può compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestando di essere in possesso delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche.
Onde evitare l’utilizzo multiplo della misura a favore dei dipendenti per le stesse spese, il beneficiario è tenuto anche a compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che non ne sia già stato chiesto il rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro o altri datori di lavoro. |
Prestito ai dipendenti
Una particolare e piuttosto frequentemente utilizzata categoria di fringe benefit è quella rappresentata dai prestiti ai dipendenti. Essa comprende, in pratica, tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, inclusi i finanziamenti concessi da terzi con i quali lo stesso datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri a suo carico.
Le regole che sul piano fiscale assistono tale tipologia di agevolazione erano già cambiate nel 2023 ma giova tratteggiarne le caratteristiche anche in relazione all’anno in corso.
La normativa fiscale attualmente in vigore dispone che in caso di concessione di prestiti il fringe benefit tassato in capo al dipendente è pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi, calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. |
Ciò vuol dire che nei prestiti a tasso fisso il fringe benefit è costante per tutta la durata del prestito, mentre in quelli a tasso variabile anche il calcolo del fringe benefit presenta un diverso ammontare, posto che il suo calcolo è determinato dalla differenza tra gli interessi addebitati in base al tasso ufficiale di riferimento alla scadenza di ciascuna rata e gli interessi calcolati secondo il tasso contrattuale.
In pratica: se nel 2024 il fringe benefit relativo agli interessi non supera i limiti già descritti (€ 1.000,00 o € 2.000,00) sommato ad altri benefit, questo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente. Al contrario, superati i limiti, l’intero importo (e non solo la differenza) viene assoggettato a tassazione.