L'art. 29, cc. da 15 a 18 del cosiddetto “Decreto PNRR” (D.L. 19/2024) ha introdotto un esonero dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico in caso di assunzione o stabilizzazione a tempo indeterminato di assistenti di persone con almeno 80 anni di età e titolari di indennità di accompagnamento.
Finalità della misura
L’obiettivo dell’esonero è quello di migliorare il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio.
Misura dell’esonero
La norma prevede l’esonero del 100% dei contributi previdenziali e assicurativi complessivi a carico dei datori di lavoro domestico in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani. |
L’importo massimo annuo previsto è di € 3.000,00, riparametrato e applicato su base trimestrale (€ 750,00 per ciascun trimestre). L’esonero, riconosciuto per le assunzioni dalla data stabilita dall’Inps e fino a dicembre 2025, è previsto per una durata massima di 24 mesi e non incide sulle future prestazioni pensionistiche del lavoratore, poiché non è modificata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Condizioni per l’accesso
L’esonero potrà essere richiesto da datori di lavoro con ISEE sociosanitario non superiore a € 6.000,00.
La persona anziana da assistere, inoltre, deve:
- avere un’età anagrafica di almeno 80 anni;
- essere titolare dell’indennità di accompagnamento, di cui all’art. 1, c. 1 L. 18/1980 ovvero dell’indennità prevista in favore di soggetti totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitano di un’assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Limiti alle assunzioni
La misura è finalizzata all’assunzione di nuovo personale, pertanto, non sono consentite le assunzioni di ex lavoratori dipendenti da meno di 6 mesi dello stesso datore di lavoro per le medesime mansioni e di parenti e affini salvo i casi previsti dall’art. 1, c. 3, punti da 1 a 5 del D.P.R. 1403/1971 ovvero nei seguenti casi:
- assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
- assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla L. 118/1971, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
- assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla L. 66/1962 o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
- prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
- prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti delle comunità religiose o militari di tipo familiare.
Periodo di riferimento
La norma non individua una specifica data inziale che quindi verrà comunicata dall’Inps a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e fino al 31.12.2025. Il Decreto fissa il riconoscimento dell’esonero nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2024 e
€ 39,90 milioni per il 2025. L’Inps, inoltre, con apposito messaggio dovrà fornire le istruzioni applicative per la fruizione della misura.