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Erogazioni liberali

Quali sono e cosa serve per la dichiarazione dei redditi

La legge italiana riconosce delle agevolazioni fiscali a tutte quelle erogazioni liberali/donazioni fatte dal contribuente in favore di precise organizzazioni di rilevanza sociale, come ad esempio: realtà religiose, Onlus, associazioni sportive, enti culturali, universitari, scolastici, ecc. Le principali agevolazioni possono essere fruite sotto forma di deduzioni o di detrazioni d'imposta.



Tutte le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite pagamento tracciabile (bonifico bancario, carta di credito, debito, prepagata, assegno bancario o circolare). Non sono ammesse in detrazione/deduzione le donazioni effettuate in contante.

Detrazioni d’imposta
Erogazioni liberali verso società e associazioni sportive

Le donazioni fatte a favore di associazioni sportive rappresentano un’importante opportunità per sostenere il mondo dello sport a livello amatoriale.
Questo beneficio è riservato alle persone fisiche che effettuano donazioni a enti sportivi riconosciuti ai fini sportivi dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per usufruire della detrazione, è fondamentale che la denominazione sociale dell’ente beneficiario espliciti chiaramente la finalità sportiva e il carattere dilettantistico. Tuttavia, la detrazione non è applicabile alle quote associative.
Queste erogazioni permettono ai contribuenti di detrarre il 19% dell’importo donato, fino a un massimo di 
€ 1.500,00 per ogni periodo d’imposta. Questo significa che il beneficio fiscale può arrivare a un massimo di 
€ 285,00.
Dal 2020, la detrazione è totale per i redditi complessivi fino a € 120.000,00, mentre diminuisce gradualmente fino a scomparire per redditi superiori a € 240.000,00.

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche
I contribuenti possono detrarre il 19% delle donazioni effettuate in denaro o tramite cessione gratuita di beni a favore di enti pubblici, comitati organizzatori riconosciuti dal Ministero della cultura, e fondazioni senza scopo di lucro che promuovono attività culturali.
È possibile detrarre anche le donazioni effettuate a parrocchie per il restauro di chiese, purché riguardino beni culturali tutelati. 
La donazione deve essere finalizzata all’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro di beni culturali riconosciuti, l’allestimento di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale, e altre manifestazioni a scopo didattico-promozionale. È inclusa anche la cessione gratuita di beni di valore culturale, come opere d’arte e gioielli, il cui valore normale deve essere documentato tramite listini o perizia.
La documentazione richiesta include la ricevuta del pagamento, che deve attestare il carattere di liberalità e identificare il beneficiario.
Queste detrazioni non sono cumulabili con il credito d’imposta Art Bonus, riservato ad altre specifiche forme di donazioni culturali.
Dal 2020, la detrazione è interamente fruibile per i contribuenti con reddito fino a € 120.000,00, diminuendo gradualmente fino ad azzerarsi a € 240.000,00.

Erogazioni liberali verso fondazioni musicali
Queste erogazioni liberali possono beneficiare di una detrazione fiscale del 19%, ma con alcune specifiche limitazioni e condizioni. Le donazioni, infatti, devono essere destinate a enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale e che sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato
La detrazione si calcola su un importo che non può superare il 2% del reddito complessivo del contribuente. Tuttavia, per alcune donazioni, il limite può essere elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della partecipazione dei privati, come contributo alla gestione dell’ente nell’anno di approvazione della trasformazione in fondazione o, per i 3 anni successivi, a condizione che il contribuente si impegni a versare una somma costante per questi periodi. È importante rispettare questi impegni, poiché il mancato rispetto comporta il recupero delle somme detratte. La detrazione è esclusiva per le liberalità non incluse nel credito d’imposta Art Bonus. La documentazione richiesta include ricevute di pagamento che devono attestare il carattere di liberalità e identificare il beneficiario.

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici
Questo genere di liberalità permette una detrazione fiscale del 19% dall’imposta lorda. Possono beneficiare di questa detrazione le donazioni effettuate a favore di scuole statali e paritarie senza scopo di lucro, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, ITS Academy e istituti tecnici superiori.
Le donazioni devono essere destinate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e universitaria o all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione non è applicabile per le donazioni fatte nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Inoltre, chi effettua le donazioni non può far parte dei consigli di istituto, a meno che le donazioni fatte siano di importo inferiore a € 2.000,00 per anno scolastico.
Non ci sono limiti massimi per la detrazione, essa si applica sull’intero importo erogato. La detrazione non è cumulabile con quella per le spese di frequenza scolastica o con il credito d’imposta School bonus. 
Dal 2020, la detrazione è interamente disponibile per i contribuenti con reddito fino a € 120.000,00, decrescendo fino ad azzerarsi per redditi di € 240.000,00.
Per documentare la donazione, il contribuente deve conservare alternativamente: ricevuta del versamento bancario o postale, da cui emerga anche il beneficiario, oppure estratto conto della società che gestisce carte di credito, debito o prepagate, in caso di pagamento con tali carte; ricevuta rilasciata dal beneficiario nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, quando non si può identificare il beneficiario tramite la documentazione di pagamento.
Inoltre, la documentazione deve attestare il carattere di liberalità del pagamento, ovvero che la donazione non sia un pagamento per beni o servizi.

Erogazioni liberali verso Onlus, iniziative umanitarie, religiose e laiche
A fronte di queste erogazioni liberali viene riconosciuta una detrazione fiscale del 26% dall’imposta lorda fino a un massimo di € 30.000,00 annui. La detrazione è applicabile anche quando le donazioni sono effettuate tramite raccolte fondi promosse dal datore di lavoro, con il consenso del dipendente. Le erogazioni possono includere somme destinate a Onlus per adozioni a distanza, purché la Onlus certifichi la spettanza della detrazione. 
Dal 2020, la detrazione è interamente disponibile per i contribuenti con un reddito complessivo fino a € 120.000,00, decrescendo fino ad azzerarsi per redditi di € 240.000,00.
Queste donazioni devono essere effettuate in favore di enti specificatamente elencati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non OCSE.
Per documentare la donazione, il contribuente deve conservare alternativamente: ricevuta del versamento bancario o postale, da cui emerga anche il beneficiario, oppure estratto conto della società che gestisce carte di credito, debito o prepagate, in caso di pagamento con tali carte; ricevuta rilasciata dal beneficiario nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, quando non si può identificare il beneficiario tramite la documentazione di pagamento.
Inoltre, la documentazione deve attestare il carattere di liberalità del pagamento, ovvero che la somma sia effettivamente una donazione e non una contropartita per un bene o servizio.

Erogazioni liberali a favore di Onlus ed ETS iscritti nel RUNTS
Il cd. “Codice del Terzo Settore” disciplina le erogazioni liberali a favore degli ETS (cooperative sociali escluse) le quali sono detraibili al 30% dell’importo donato. 
Le erogazioni a favore degli ETS sono, però, detraibili solo se l’ente beneficiario è iscritto nel RUNTS (operativo dal 23.11.2021). Inoltre, fino al 2024, anche le erogazioni a favore delle Onlus iscritte nell’Anagrafe delle Onlus continuano a godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Sono previsti alcuni limiti alla detraibilità suddetta. Innanzitutto, l’importo massimo detraibile è pari a 
€ 30.000,00 annui. In secondo luogo, per beni in natura, la detrazione si calcola sul valore normale del bene, che può essere determinato attraverso perizie o listini di mercato. Se il valore del bene supera € 30.000,00, è necessaria una perizia giurata per confermare il valore della donazione.
Le erogazioni liberali a favore degli ETS non sono cumulabili con le altre agevolazioni fiscali previste per le medesime donazioni. 
In alternativa alla detrazione, le donazioni possono essere dedotte dal reddito complessivo, ma la stessa donazione non può beneficiare di più di un’agevolazione fiscale.
Per documentare la detrazione, il contribuente deve conservare alternativamente: ricevuta del versamento bancario o postale con indicazione del beneficiario, oppure estratto conto della carta di credito, debito o prepagata che indichi anche il beneficiario; ricevuta del beneficiario che attesti la modalità di pagamento utilizzata (in caso di pagamento con assegno bancario o circolare); per beni in natura, è necessario avere la documentazione che attesti il valore normale del bene (come listini, perizie, ecc.) e la ricevuta del beneficiario con descrizione dettagliata dei beni donati e relativi valori.

Erogazioni liberali a favore di organizzazioni di volontariato (ODV)
Queste donazioni consentono una detrazione fiscale del 35% dall’imposta lorda. Questa agevolazione si applica alle donazioni in denaro o in natura fatte a determinati soggetti operanti nel mondo del volontariato a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate secondo quanto previsto dall’art. 8, c. 1 del Codice del Terzo Settore. Le detrazioni sono subordinate all’iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo dal 23.11.2021. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per donazioni analoghe. Il limite massimo detraibile è di € 30.000,00 annui. Le liberalità in natura devono essere valorizzate secondo il loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Se il valore del bene donato supera € 30.000,00, o non può essere determinato oggettivamente, è necessaria una perizia giurata. La documentazione richiesta dalla legge fiscale include ricevute di pagamento che devono attestare il carattere di liberalità e identificare il beneficiario. Per le donazioni in natura, è necessaria anche la documentazione attestante il valore dei beni donati, nonché una dichiarazione del destinatario con la quale si impegni ad usare i beni per gli scopi statutari.

Deduzioni d’imposta
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Un’altra tipologia di donazioni fiscalmente agevolate sono quelle destinate alle istituzioni religiose. Le erogazioni liberali a favore di alcune istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo. Le istituzioni beneficiarie includono: Chiesa Cattolica (Istituto centrale per il sostentamento del clero); Chiese cristiane avventiste, battiste, metodiste e valdesi; Chiesa Evangelica Luterana, Chiesa Apostolica, Unione Ebraica, Unione Buddhista, Unione Induista e altri enti religiosi riconosciuti. Queste erogazioni sono destinate al sostentamento dei ministri di culto e per attività religiose come culto, evangelizzazione, istruzione, beneficenza.
Le erogazioni sono deducibili fino a un massimo di 
€ 1.032,91 annuali per ciascun contribuente.
Le ricevute di pagamento devono attestare il carattere di liberalità della donazione e identificare chiaramente il beneficiario. È possibile utilizzare l’estratto conto della società che gestisce le carte di pagamento come documentazione per i pagamenti con carta di credito, debito o prepagata. Inoltre, per le organizzazioni come la Tavola Valdese, è richiesto l’utilizzo di attestazioni o certificazioni specifiche, predisposte e numerate dalla stessa organizzazione, contenenti le informazioni dettagliate sul donante e l’importo dell’erogazione.

Erogazioni liberali a favore di enti universitari, ricerca pubblica e enti parco statali
Le erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica, nonché degli enti parco regionali e nazionali sono deducibili dal reddito complessivo.
Le istituzioni beneficiarie sono: università, fondazioni universitarie, il Fondo per il merito degli studenti universitari, enti di ricerca pubblici e vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e gli enti parco regionali e nazionali. Sono deducibili anche le donazioni alle Aziende Ospedaliere Universitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati.
La documentazione necessaria include ricevute di pagamento che devono attestare il carattere di liberalità e identificare il beneficiario. È quindi necessario conservare la documentazione comprovante il pagamento, come le ricevute dei versamenti bancari o postali, gli estratti conto delle carte di credito, debito o prepagate, e le ricevute dei beneficiari in caso di pagamento con assegni bancari o circolari. 
Per le stesse donazioni non è possibile cumulare le deduzioni con altre agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana. Non è stato stabilito un limite massimo per la deducibilità delle erogazioni.

Erogazioni liberali a favore di Onlus, organizzazioni di volontariato, APS e ETS iscritti a RUNTS
Il Codice del Terzo Settore disciplina gli incentivi alle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (ETS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, specificando che queste liberalità sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Queste disposizioni si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell’art. 8, c. 1 del Codice del Terzo Settore. L’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) degli ETS beneficiari è necessaria per poter godere della deduzione.
Per le APS e le ODV già iscritte nei vecchi registri e transitate nel RUNTS, le erogazioni restano deducibili senza interruzione. Tuttavia, per le APS e ODV estromesse dal RUNTS, le erogazioni ricevute dopo l’estromissione non sono deducibili.
Le donazioni includono anche i contributi a Onlus operanti nel trasporto di persone con disabilità - purché il versamento non costituisca corrispettivo per il servizio di trasporto - oppure nell’ambito delle adozioni a distanza.
In alternativa alla deduzione in oggetto, le erogazioni alle Onlus possono beneficiare di altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, tali agevolazioni non sono cumulabili: non si può quindi beneficiare di entrambe le detrazioni e deduzioni per le stesse donazioni o per donazioni analoghe.
La deduzione non prevede un limite massimo, ma l’eventuale eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi fino al quarto anno.
La documentazione necessaria include le ricevute di pagamento che devono attestare il carattere di liberalità e identificare il beneficiario.

 

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Matteo Pillon Storti

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Area: Fisco e tasse - Agevolazioni - Pubblica Amministrazione