Diventa operativa la prestazione universale

Dal 1.01.2025 e fino al 31.12.2026 le persone anziane (con età di almeno 80 anni), con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000, possono fruire della “prestazione universale”, una nuova misura sperimentale, finalizzata a remunerare il lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici ovvero ad acquisire servizi di supporto alla domiciliarità e all'autonomia forniti da imprese e professionisti qualificati.


Prestazione Universale
La Prestazione Universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale e istituita in via sperimentale, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento.
La Prestazione Universale è erogata dall’Inps, su espressa richiesta direttamente da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge o anche tramite gli enti di patronato.
Decorrenza e durata
La prestazione economica, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, è erogata su base mensile a decorrere dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda ed è erogata per il periodo di sperimentazione indicato dalla legge: 1.01.2025-31.12.2026.
Quanto spetta
La Prestazione Universale è composta da:
- una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento;
- una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a € 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili.
La quota integrativa è finalizzata a:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore;
oppure:
- ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
Le due modalità di spesa sono alternative.
L’uso della quota integrativa sarà soggetto a controlli trimestrali. La mancata dimostrazione della spesa comporterà la decadenza dal beneficio.

Decadenza
La prestazione decade, e l’assegno di assistenza (quota integrativa) non può essere erogato, nelle seguenti ipotesi:
- cessazione, per qualsiasi motivazione, del pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- attestazione ISEE sociosanitario ordinario superiore a € 6.000;
- mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate.

Come presentare la domanda 
L’Inps è l’ente incaricato della gestione del riconoscimento e dell’erogazione della prestazione. La domanda può essere presentata online sul sito dell’Istituto tramite la pagina “Decreto Anziani - Prestazione Universale” (https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.decreto-anziani-prestazione-universale.html), dove è possibile accedere con SPID (identità digitale), CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
In alternativa, è possibile rivolgersi ai Patronati abilitati.
A seguito dell’invio della domanda vengono effettuati in automatico i controlli sui requisiti di accesso e, se positivi, nella procedura di gestione della prestazione viene evidenziato lo stato di avanzamento della pratica. In particolare, vengono rilevati:
a) la presa in carico della domanda (in caso di sussistenza dei requisiti) e l’inoltro della richiesta alla Commissione Medico-Legale dell’Inps per l’individuazione del livello assistenziale gravissimo; 
b) l’invio alla Struttura territoriale competente nelle ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti. In questo caso, l’invio alla Struttura territoriale è previsto per tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati. In tali casi è la Struttura territoriale dell’Istituto a effettuare le dovute ulteriori verifiche. Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla legge, la Struttura territoriale emette il provvedimento di reiezione della richiesta di prestazione.

Riguardo l'autore

Cinzia De Stefanis

Cinzia De Stefanis

Area: Agricoltura e ambiente - Terzo settore - gestione imprese e incentivi