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Danni da caduta d’albero

Responsabilità e risarcimento danni

A volte la caduta di un albero, o parte di esso, in strada o in altra area pubblica provoca danni rilevanti a cose e persone. Chi è responsabile in tali situazioni? Spetta il risarcimento danni.


Caso: un automobilista viene colpito da un albero caduto a causa di un violento nubifragio. È sorta una controversia. È stata esclusa la responsabilità del Comune per il sinistro, non potendo rispondere dei danni cagionati da un evento oggettivamente imprevedibile. La Cassazione ha affermato che il custode non ha avuto tempo sufficiente per intervenire a eliminare l’imprevisto/imprevedibile - anche qui definibile “caso fortuito”. L’evento occorso non era prevedibile, dovuto a una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale e, di conseguenza, non risultava evitabile da parte dell’Ente.

Orientamenti giurisprudenziali sulla caduta di un albero su un’area pubblica
In tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari.
Il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale. 
Pertanto, va esclusa la responsabilità del Comune ove ricorre il caso fortuito costituito dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della cosa custodita.

Normativa di riferimento
Art. 2051 Codice Civile - Danno cagionato da cose in custodia: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Processualmente, il danneggiato deve provare l’evento e il collegamento causale tra l’evento e il danno. Il custode, invece, per liberarsi da responsabilità, non deve provare l’assenza di una sua colpa (ovverosia di avere serbato un contegno conforme allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma ha solo una prova liberatoria: la sussistenza di un “caso fortuito”, cioè di un fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Si spiega meglio: il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale. Si tratta di un fatto che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera come causa sopravvenuta alla preesistente situazione della cosa, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno.

Conclusioni
Che cosa è, quindi, il caso fortuito, unico elemento liberatorio della responsabilità del Comune nel caso di caduta di un albero? 
 
Sul piano strutturale, il “caso fortuito” può essere costituito da un fatto naturale, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la cosa custodita, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo, la cui incidenza causale nella determinazione dell’evento può essere esclusiva o concorrente.

Esempi di caso fortuito. 
Primo esempio - fatto naturale
Nubifragio appena concluso, che ha causato la caduta di un albero. 
In tale caso, il Comune non ha potuto prevedere l’evento o porvi riparo. Situazione diversa, non costituente un caso fortuito, è il nubifragio accaduto il giorno prima, perché il custode dell’area pubblica deve preoccuparsi di rimuovere pericoli alla circolazione. 
Secondo esempio - fatto umano colposo
Il danneggiato va a velocità elevatissima e vi è un segnale di pericolo che rappresenta in modo visibile il pericolo costituito dall’albero caduto. 
In tale caso, il comportamento del danneggiato è unica causa dell’evento dannoso. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il collegamento (di causa ed effetto) astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. 
 

Riguardo l'autore

Luigi Aloisio

Luigi Aloisio

Area: Diritto civile e diritto ambientale