A fronte di un prolungamento dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dovuta ad un aumento di contagi che protrae le difficoltà sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, l'Inps interviene nella gestione dei casi di sospensione del lavoro per quei lavoratori dipendenti che si trovano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa per accudire i figli, in quanto contagiati, oppure in seguito alle chiusure delle scuole nelle Regioni considerate ad alto rischio contagio.
Cosa ha previsto l’Inps
L’Inps, con la circolare n. 2 del 12.01.2021, fornisce le istruzioni amministrative riguardanti la fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 22-bis D.L. n. 137/2020 (Decreto ristori), convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, per i genitori lavoratori dipendenti coinvolti dalla sospensione dell’attività didattica delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie), che sono situate in aree caratterizzate da uno scenario emergenziale di massima gravità (c.d. zone rosse). La medesima circolare, inoltre, prevede la facoltà di utilizzare tale congedo anche per i genitori di figli con grave disabilità, in caso di sospensione delle attività in istituti di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. Ulteriormente l’Inps ha previsto la possibilità di richiedere tali tipologie di congedi anche per i genitori di soggetti ospitati in centri assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
A chi spetta il beneficio
Requisito valido per ogni tipologia di congedo straordinario, è la previsione per cui possono beneficiarne solo i lavoratori dipendenti, purché non sia ammissibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (smart working), con esclusione dei lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione Separata. Con riferimento alla modalità di fruizione, la circolare specifica che il congedo straordinario può essere fruito da 1 solo dei genitori, oppure da entrambi purché non siano fruiti negli stessi giorni. Occorre specificare che non è possibile fruire del congedo nelle medesime giornate se l’altro genitore lo utilizza per un altro figlio avuto dallo stesso genitore.
I requisiti
- Per poter fruire di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:
- il rapporto di lavoro non deve essere cessato o sospeso durante la fruizione di un periodo del congedo. Di conseguenza, le giornate successive alla cessazione o alla sospensione (cassa integrazione) non possono essere indennizzate;
- non deve essere svolto lavoro in modalità agile, come già specificato;
- il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado, per la quale sia disposta la sospensione dell’attività didattica.
É in capo al lavoratore la responsabilità di comunicare tempestivamente al datore di lavoro il venir meno di uno dei requisiti elencati. |
L’indennità
Per le giornate di congedo, l’indennità che viene riconosciuta al lavoratore, è pari al 50% della retribuzione giornaliera utilizzata ai fini del calcolo della maternità e sono indennizzabili solo le giornate lavorative che ricadono nel periodo richiesto, quindi tutti i giorni escluse le domeniche. L’indennizzo può avvenire in 2 modalità:
- con pagamento diretto al lavoratore da parte dell’istituto;
- oppure con anticipazione da parte del datore di lavoro, il quale potrà rivalersi sull’Inps attraverso il conguaglio con i contributi che versa mensilmente.
Figli con disabilità
Come indicato in premessa, il congedo straordinario è previsto anche per i genitori di figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 4, c. 1 L. 104/1992, in caso di sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura dei centri diurni assistenziali.
Questa misura, a differenza del congedo straordinario previsto per la scuola secondaria di primo grado, viene configurata con valenza nazionale, pertanto viene riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della Regione di appartenenza.
Come fare domanda
La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite Spid personale, oppure tramite Contact center integrato chiamando l’apposito numero verde o, infine, rivolgendosi presso un patronato, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.