In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal
1.03.2015 al 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato,
che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso lo
stesso datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo
di percepire la quota maturanda di Tfr (al netto del contributo IVS
dello 0,50%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma
pensionistica complementare) tramite liquidazione diretta mensile della
quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Tale quota è
assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini
previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è
irrevocabile fino al 30.06.2018.
Cos’è il Tfr Il trattamento di fine rapporto - che la L. n. 297/1982 ha sostituito, dal 1.06.1982, all’indennità di anzianità - è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al...