A partire da luglio 2016 abbiamo visto addebitare sulle nostre bollette
elettriche le prime rate del Canone Rai che, d'ora in poi, pagheremo
sempre in questa modalità, per un ammontare pari ad € 90,00 per l'anno
2017.
Ma cosa possiamo fare quando ci viene addebitato erroneamente il versamento del Canone Rai?
Vediamo di seguito la procedura da seguire per sistemare la nostra situazione e, nel caso avessimo già pagato, ottenere il rimborso delle quote in eccesso.
Ma cosa possiamo fare quando ci viene addebitato erroneamente il versamento del Canone Rai?
Vediamo di seguito la procedura da seguire per sistemare la nostra situazione e, nel caso avessimo già pagato, ottenere il rimborso delle quote in eccesso.
Chi può presentare istanza?
Da quando è stata introdotta la novità del pagamento del Canone Rai in bolletta diversi sono stati i casi di errori segnalati, dovuti spesso ad imprecisioni negli archivi dell’Agenzia delle Entrate o nei database dell’Acquirente Unico S.P.A. (l’ente preposto alla riscossione del Canone mediante bolletta elettrica).
Possono presentare istanza di rimborso:
- coloro che hanno inviato la dichiarazione di non possesso dell’apparecchio televisivo entro i termini indicati dalla legge;
- coloro che hanno già versato il canone mediante altre modalità;
- coloro che hanno avuto un doppio addebito su utenze intestate a persone diverse ma componenti dello stesso nucleo familiare;
- coloro che hanno superato i 75 anni di età e con un reddito inferiore a € 6.713,98 annui.
Cosa dice la legge?
Il Regolamento attuativo dell’art. 1, c. 154 L. 208/2015 (D.M. 94/2016) stabilisce che il cliente che intenda chiedere il rimborso del canone ingiustamente addebitatogli dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate – Sportelo Sat, il quale Ufficio, una volta verificati i presupposti della richiesta, si interfaccerà con la società Acquirente Unico S.P.A. – cioè la società che fornisce e garantisce la fornitura elettrica alle famiglie e alle piccole imprese – per disporre l’eventuale riaccredito (sempre in bolletta) delle somme dovute.
Cosa fare in caso di errore: la procedura di autotutela
Qualora fossimo vittima di tali errori possiamo, prima di ricorrere al Giudice Tributario della nostra Provincia, porre rimedio in autonomia, correggere la nostra posizione e richiedere il rimborso di quanto già eventualmente versato in eccedenza.
Con il termine autotutela si indica la procedura che l’utente può adottare in totale autonomia per comunicare direttamente con Agenzia delle Entrate e correggere la propria situazione. |
È necessario predisporre un’istanza di rimborso in raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà essere inoltrata dal titolare dell’utenza elettrica, o dai suoi eredi, all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1,
Sat - Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Nell’istanza è necessario indicare:
- i dati personali del titolare dell’utenza elettrica,
- l’anno di imposta,
- il codice del punto di prelievo (Pod),
- il numero identificativo delle fatture,
- i motivi specifici della richiesta di rimborso (uno dei casi sopra elencati).
L’istanza può essere presentata anche a mezzo telematico tramite l’App dell’Agenzia delle Entrate, in cui però è prima necessario registrarsi. |
Il riaccredito
Il riaccredito dell’importo pagato in eccedenza sarà effettuato sulle successive bollette ed entro 45 giorni dalla accettazione da parte dell’Agenzia della nostra istanza.
Qualora il riaccredito non avvenisse nei termini indicati sarà la stessa Agenzia a preoccuparsi di far avere all’utente la somma dovuta.
Infine, qualora la nostra istanza non venisse accettata dall’Agenzia competente potremo sempre rivolgerci alla Commissione tributaria della nostra Provincia.