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Canone Rai in bolletta, domande e risposte

Dal 1.07.2016 arriva il canone Rai nella bolletta elettrica. Già nel numero di gennaio del nostro mensile abbiamo trattato l'argomento, ora cerchiamo di dare alcune indicazioni pratiche e alcune risposte sul pagamento di questa tassa.


Chi lo deve pagare?
Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo.
Il pagamento del canone non dipende dai programmi che guardiamo, siano essi Rai o di altre emittenti, ma dalla detenzione di un apparecchio televisivo abilitato a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare (art. 1 R.D.L. 21.02.1938, n. 246).
 
Con questa nuova modalità paga il canone ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

E qualora fossimo inquilini affittuari?
Lo paga in bolletta l’intestatario dell’utenza che ha la residenza nella casa, indipendentemente che sia inquilino o proprietario.

Se in famiglia siamo titolari di più contratti di energia elettrica come residenti, quante volte dobbiamo pagare il canone?
Una volta sola, in quanto formiamo un’unica famiglia anagrafica. Per pagare un unico canone è necessario, però, comunicare allo sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate, tramite la compilazione del Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva, la bolletta elettrica in cui deve essere addebitato. 

Quanto dobbiamo pagare?
Per il 2016 l’importo del canone è pari a € 100,00. 
Il canone annuale verrà diviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre. 
Sulla bolletta elettrica riceverai l’addebito delle rate già scadute. 
Solo per il 2016, riceverai il primo addebito nella prima bolletta elettrica emessa dopo il 1.07, pagherai il resto nelle bollette successive. 
 
In fattura, troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate del canone.

Saranno addebitati anche vecchi canoni non pagati?
No, nella bolletta elettrica saranno addebitate le rate del canone solo a partire dal 1.01.2016. 
Se abbiamo già una pratica in corso per mancato pagamento, dovrai regolarizzare la posizione seguendo le vecchie procedure.

L’intestatario dell’utenza elettrica è deceduto e non è stata effettuata la voltura. Come si paga il canone? 
La voltura è obbligatoria indipendentemente dal canone Rai. 
È gratuita solo se l’erede è convivente. 
Una volta effettuata la voltura verrà comunicato all’Acquirente Unico, società cui è affidato il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica, il dato del “nuovo cliente” e dal mese successivo scatterà l’addebito. 
Nel caso di mancato pagamento di alcune bollette da parte del precedente intestatario sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere nel modo più opportuno.

E se paghiamo solo la bolletta senza aggiungere il corrispettivo per il canone?
Il servizio elettrico continuerà ad essere erogato e non resteremo senza corrente elettrica in casa.
Se in seguito a verifiche risulteremo evasori del canone, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare tutti i provvedimenti necessari.

Qualora fossimo esenti dal pagamento del Canone potremmo presentare la dichiarazione di esenzione, quali termini abbiamo?
Se si è presentata la dichiarazione sostitutiva entro il 30.06.2016 saremo esentati dal canone previsto per il semestre luglio-dicembre 2016. 
Per essere esentati dall’intero canone dovuto per l’anno 2017 è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione tra il 1.07.2016 e il 31.01.2017.

Come si presenta la dichiarazione sostitutiva di non detenzione?
È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva:
  • tramite l’applicazione web presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate; 
  • tramite un intermediario abilitato alla presentazione telematica (ad esempio: CAF);
  • in forma cartacea, spedendo un plico con raccomandata senza busta per posta al Sat - c.p. 22 - 10121 Torino - e allegando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
    La dichiarazione sostitutiva:
  • se inviata per via telematica, si considera presentata nella data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • se inviata tramite posta, si considera presentata nella data indicata dal timbro postale.

    Per la modulistica consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

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Ratio Famiglia n. 01/2016

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Alessandra Cinquetti

Alessandra Cinquetti

Area: Redazione di Ratio Famiglia