Spesso, e soprattutto nei periodi estivi, in tanti si domandano se possono essere bruciati i residui vegetali nel proprio giardino. Chiunque effettua una potatura di qualche alberello o taglia l'erba nel giardino intorno casa può non sapere come disfarsi correttamente del materiale.
Normativa
Esaminiamo il quadro normativo nazionale. Il Testo Unico Ambiente (D.Lgs. 3.04.2006, n. 152), all’art. 182 (Smaltimento dei rifiuti), c. 6-bis, dispone che «Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, c. 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti».
Il medesimo articolo, però, aggiunge anche che «nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili».
Intepretazioni
A questo punto, cerchiamo di capire i termini utilizzati dal legislatore. “Abbruciamento” deriva dal verbo “abbruciare” e nella pratica agricola è l’atto di bruciare i residui vegetali. E il limite dei 3 metri stero per ettaro? Metro-stero quantifica le piccole quantità giornaliere di materiali vegetali il cui abbruciamento è consentito e corrisponde a un metro cubo di legna tagliata alla lunghezza di un metro e ben accatastata in uno spazio largo un metro e alto un metro. Quali sono le riflessioni che scaturiscono dalla lettura della normativa?
Il principio generale è che non si possono smaltire i rifiuti bruciandoli. Di conseguenza, l’incenerimento di residui vegetali, effettuato nel luogo di produzione, al di fuori delle condizioni previste dall’art. 182, c. 6-bis, menzionato, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, c. 1, lett. a) del Testo Unico Ambiente. |
Inoltre, bisogna stare attenti che le Regioni e i Comuni possono prevedere il divieto assoluto nei periodi di massimo rischio per gli incendi. In questi periodi, non vi sono ipotesi in cui l’abbruciamento è consentito. Altro principio importante, che la giurisprudenza ha affermato, è quello della cosiddetta inversione dell’onere della prova e cioè, se il responsabile non dimostra che l’attività attuata rientra nella “normale pratica agricola”, l’abbruciamento può essere ritenuto illecito penale.
Oltre ad un problema di tipo penale, l’abitudine a bruciare nel proprio giardino può comportare riflessi civilistici. Infatti, l’art. 844 del Codice Civile dispone che il proprietario di un fondo può impedire le immissioni di fumo o di calore derivanti dal fondo del vicino se superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione ed allo stato dei luoghi. In questo caso, il vicino potrà pretendere l’immediata cessazione dell’immissione e il risarcimento dei danni subiti.
Riassumendo
1. Non si può bruciare un residuo vegetale se non osservando le buone pratiche agricole in precedenza descritte. In tal caso, la cenere può essere utilizzata come ammendante per il terreno (un tempo si usava la cenere addirittura per disinfettare il bucato, grazie al suo potere igienizzante).
2. Qualora si venisse colti a bruciare residui vegetali è onere del responsabile dimostrare che sta ponendo in essere un comportamento rientrante nella normale pratica agricola.
3. In ogni caso, nei rapporti di vicinato, l’abitudine a bruciare nel proprio giardino può dare fastidio al vicino, che può agire per l’interruzione della condotta e per il risarcimento dei danni qualora l’immissione di fumo supera la normale tollerabilità, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’illecita condotta dal punto di vista amministrativo o penale.
Conclusioni
Per non incorrere in sanzioni amministrative, rischiando addirittura di essere deferiti all’Autorità penale, è necessario rispettare i limiti normativi temporali e quantitativi e seguire le modalità prescritte dal legislatore. In ogni caso, per non incorrere in controversie con il vicino di casa, non bisogna eccedere nell’abbruciamento, creando immissioni intollerabili di fumo e calore nel fondo accanto il proprio.