Quando al proprietario di un'autovettura viene notificata una contravvenzione per violazione al Codice della Strada a mezzo Verbale d'infrazione, questi ha l'obbligo entro 60 giorni non solo di pagare o alternativamente di fare ricorso nei termini indicati, bensì anche di comunicare al Comando che ha emesso “la multa” il nome dell'effettivo conducente del mezzo al momento dell'illecito: ciò affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa procedere alla decurtazione dei punti dalla patente in capo a chi ha concretamente commesso l'infrazione.
Il proprietario che non ottempera a tale obbligo oppure che, non ricordando di chi ci fosse alla guida, dichiara di non conoscere il conducente preciso, incorre nella violazione dell’art. 126-bis Codice della Strada, che viene notificata a mezzo di un altro Verbale d’infrazione (che non è il precedente, né la stessa multa di prima aumentata!) intimante il pagamento di un’ulteriore sanzione amministrativa.
Termini di notifica
Dall’altro lato, però, il Comando accertatore ha l’obbligo di notificare “la multa”, quando non sia stato possibile contestarla immediatamente mediante il fermo del veicolo o per assenza del trasgressore sul posto, entro 90 giorni dall’illecito.
Se il Verbale d’infrazione viene notificato oltre tale termine, è tardivo, e quindi la sanzione amministrativa comminata è nulla. Pertanto, se si chiede al Comando accertatore l’annullamento della multa in autotutela o si fa ricorso avanti il Giudice di Pace o il Prefetto, il Verbale viene annullato.
Si consiglia di procedere in tal modo per far valere i propri diritti, altrimenti il Comando, trascorsi i termini previsti per il pagamento o per proporre ricorso, invia il Verbale ugualmente all’Agente della riscossione, il quale notificherà una cartella esattoriale.
Con la Sentenza n. 11185 del 20.05.2011, la Cassazione ha chiarito che, nell’ipotesi in cui il Comando accertatore abbia omesso di notificare “la multa” nel suddetto termine di 90 giorni, il proprietario del mezzo non è più vincolato a inviare la comunicazione circa l’effettivo conducente; ciò vale anche se il proprietario stesso non ha inteso proporre opposizione al primo verbale (egli però resta obbligato a impugnare il secondo verbale, quello con la contestazione della mancata comunicazione degli estremi del conducente).
Perché?
La ragione di tale sentenza - spiega la Suprema Corte - risiede nel fatto che lo sforzo mnemonico di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’illecito può essere imposto al titolare del mezzo medesimo solo entro ragionevoli tempi (appunto, 90 giorni).
Pertanto, l’obbligo del proprietario della comunicazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione può scattare solo se c’è stata la notifica tempestiva di tale verbale.
Per finire, è utile sapere che non tutti i Giudici di Pace accolgono i ricorsi avverso le multe notificate per la mancata comunicazione dei dati, a meno che queste non abbiano qualche vizio formale o di notifica.
Per cui se non comunicate i dati, sappiate fin da subito che dovrete quasi al cento per cento pagare la sanzione amministrativa che vi arriverà. |