Anche quest'anno si sta avvicinando il momento della dichiarazione dei redditi. Uno degli argomenti che può essere utile conoscere è il trattamento fiscale degli assegni di mantenimento.
Come sappiamo, a seguito di una separazione, il giudice può decidere di concedere a un coniuge il diritto di ricevere un assegno periodico a titolo di mantenimento. La norma, seguendo il principio della solidarietà familiare, cerca di tutelare il coniuge teoricamente più debole garantendogli la conservazione del tenore di vita che godeva durante la convivenza matrimoniale.
Evitando di discutere sull'equità e sulle ricadute pratiche di questa norma vediamo come questi importi sono trattati dal punto di vista fiscale.
Classificazione degli assegni bancari
Gli assegni di mantenimento possono essere classificati, a seconda dei beneficiari, in due grandi categorie:
Gli assegni di mantenimento possono essere classificati, a seconda dei beneficiari, in due grandi categorie:
- assegni per il mantenimento dei figli;
- assegni per il mantenimento del coniuge.
Gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge sono deducibili dal reddito entro alcuni limiti che vedremo.
Gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli sono invece indeducibili a prescindere dal loro importo o periodicità.
Se dal provvedimento del giudice non emerge la distinzione fra la quota versata a favore del coniuge e la quota versata a favore dei figli, la deducibilità dell’assegno spetta nella misura del 50%.
Assegno per il coniuge
L’assegno di mantenimento del coniuge rappresenta un onere deducibile per il coniuge che lo corrisponde, mentre diventa reddito imponibile per il percettore e ha natura di reddito assimilato al lavoro dipendente.
Cosa è deducibile?
Innanzitutto è deducibile solo l’importo degli assegni corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili oppure le somme corrisposte al coniuge separato a seguito dell’ordinanza giudiziale ex art. 708 c.p.c.
L’importo in questione inoltre è deducibile solo nei limiti stabiliti dal giudice con un’ordinanza o una sentenza.
Cosa non è deducibile?
Ne deriva quindi che non sono deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti, tramite per esempio un accordo privato.
Un esempio piuttosto comune è l’impegno stabilito in un patto privato fra le parti con cui un coniuge s’impegna a pagare le rate di un finanziamento concernente l’acquisto di un bene una volta in comune e rimasto all’altro coniuge (casa, auto, ecc).
Tale somma, per i motivi di cui sopra, non è deducibile.
Periodicità
Un altro elemento necessario ai fini della deducibilità è la periodicità dell’assegno.
E' deducibile infatti solo l’assegno versato in maniera periodica (di solito mensile).
Le somme corrisposte una tantum da un coniuge a favore dell’altro invece sono considerate indeducibili.
Tale orientamento “negativo” è stato confermato sia dall’Amministrazione Finanziaria sia dalla giurisprudenza.
Principio di cassa
Un ulteriore aspetto importante riguarda il principio di cassa.
Secondo tale principio è deducibile l’assegno solo nell’anno in cui è effettivamente pagato.
Da ciò deriva che in caso di tardivo pagamento la deducibilità sarà fatta valere nell’anno in cui è stato materialmente pagato e non nell’anno di maturazione.
Questa regola mira a evitare che il coniuge debitore inadempiente possa avere un vantaggio fiscale riguardo a un onere che non ha sostenuto e, d’altra parte, che il coniuge creditore non sia costretto a dichiarare redditi che non ha percepito.
Se così non fosse, vi sarebbero due danni:
Tipologia di versamento
Per finire ricordo che il termine “assegno di mantenimento” non è vincolante per stabilire la modalità del pagamento.
La somma può essere corrisposta con tutti i mezzi di pagamento possibili, purché ovviamente leciti (assegno, bonifico, contanti, ecc).
Gli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli sono invece indeducibili a prescindere dal loro importo o periodicità.
Se dal provvedimento del giudice non emerge la distinzione fra la quota versata a favore del coniuge e la quota versata a favore dei figli, la deducibilità dell’assegno spetta nella misura del 50%.
Assegno per il coniuge
L’assegno di mantenimento del coniuge rappresenta un onere deducibile per il coniuge che lo corrisponde, mentre diventa reddito imponibile per il percettore e ha natura di reddito assimilato al lavoro dipendente.
Vi sono però alcune regole da valutare attentamente per dedurre in maniera corretta tali importi ed evitare future sanzioni. |
Cosa è deducibile?
Innanzitutto è deducibile solo l’importo degli assegni corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili oppure le somme corrisposte al coniuge separato a seguito dell’ordinanza giudiziale ex art. 708 c.p.c.
L’importo in questione inoltre è deducibile solo nei limiti stabiliti dal giudice con un’ordinanza o una sentenza.
Cosa non è deducibile?
Ne deriva quindi che non sono deducibili eventuali altre somme stabilite dalle parti, tramite per esempio un accordo privato.
Un esempio piuttosto comune è l’impegno stabilito in un patto privato fra le parti con cui un coniuge s’impegna a pagare le rate di un finanziamento concernente l’acquisto di un bene una volta in comune e rimasto all’altro coniuge (casa, auto, ecc).
Tale somma, per i motivi di cui sopra, non è deducibile.
Un’attenzione particolare deve essere posta alla rivalutazione Istat dell’assegno. Infatti, tale rivalutazione è indeducibile salvo che l’obbligo di adeguamento non sia stato stabilito espressamente dal giudice. |
Periodicità
Un altro elemento necessario ai fini della deducibilità è la periodicità dell’assegno.
E' deducibile infatti solo l’assegno versato in maniera periodica (di solito mensile).
Le somme corrisposte una tantum da un coniuge a favore dell’altro invece sono considerate indeducibili.
Tale orientamento “negativo” è stato confermato sia dall’Amministrazione Finanziaria sia dalla giurisprudenza.
Principio di cassa
Un ulteriore aspetto importante riguarda il principio di cassa.
Secondo tale principio è deducibile l’assegno solo nell’anno in cui è effettivamente pagato.
Da ciò deriva che in caso di tardivo pagamento la deducibilità sarà fatta valere nell’anno in cui è stato materialmente pagato e non nell’anno di maturazione.
Questa regola mira a evitare che il coniuge debitore inadempiente possa avere un vantaggio fiscale riguardo a un onere che non ha sostenuto e, d’altra parte, che il coniuge creditore non sia costretto a dichiarare redditi che non ha percepito.
Se così non fosse, vi sarebbero due danni:
- il primo non aver ricevuto l’assegno di mantenimento;
- il secondo dover pagare delle imposte su redditi che non ha percepito.
Tipologia di versamento
Per finire ricordo che il termine “assegno di mantenimento” non è vincolante per stabilire la modalità del pagamento.
La somma può essere corrisposta con tutti i mezzi di pagamento possibili, purché ovviamente leciti (assegno, bonifico, contanti, ecc).
Restano ovviamente ferme le norme antiriciclaggio, la necessità di fornire prova del pagamento e il limite di € 1.000,00 per le transazioni in contanti. |