Dal 24.10.2012 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono avvenire mediante la stipulazione di contratti scritti con determinate caratteristiche di correttezza ed equità.
Questi contratti devono contenere le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo applicato, le modalità di consegna e di pagamento e la durata del contratto. La mancanza di una di queste indicazioni non comporta la nullità del contratto, ma può essere contestato e in seguito si dovrà riuscire a provare tali elementi in giudizio.
Documentazione I documenti che vengono ritenuti idonei sono: - il contratto di cessione dei prodotti, - il documento di trasporto o di consegna, - la fattura e l’ordine di acquisto con il...