La legge di Bilancio per il 2023 ha introdotto delle sanatorie che permettono al contribuente di poter regolarizzare la propria posizione con il Fisco prevedendo lo stralcio di alcune cartelle esattoriali (emesse dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione) sotto i € 1.000,00, e ha definito nuove misure di rottamazione e di definizione agevolata nel caso di avvisi bonari o liti pendenti.
È stato previsto l’annullamento delle cartelle di fatto non più esigibili, ovvero quelle con debiti al di sotto di € 1.000,00 notificate tra il 2000 e il 2015. |
La cancellazione automatica opera solo per i tributi statali dovuti all’Erario centrale. L’annullamento vale se tali tributi sono stati notificati entro il 2015.
Sono esclusi i tributi dovuti agli Enti diversi da quelli statali, per questi vi è uno stralcio parziale che riguarda solo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. è tuttavia necessaria l’adozione di uno specifico provvedimento.
Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare lo “Stralcio” integrale.
Per le cartelle entro i € 1.000,00 (sempre ante 2015), nel caso delle multe stradali, lo stralcio riguarda soltanto gli interessi di mora.
Nuova definizione agevolata (Rottamazione quater)
Per le cartelle al di sopra di € 1.000,00 o quelle con notifica successiva al 2015 è stata prevista una nuova definizione agevolata (rottamazione quater).
La novità sostanziale riguarda l’abbattimento dell’aggio dovuto all’Agente della Riscossione, mentre viene confermata la dilazione del pagamento. Per aderire alla definizione agevolata, bisogna presentare l’adesione online entro il 30.06 beneficiando della riduzione di sanzioni e interessi (solo al 2%), nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
La nuova rottamazione prevede un pagamento in unica soluzione, entro il 31.07.2023, oppure una dilazione pagamento in un massimo 18 rate. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di 1 sola rata, la rottamazione risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. |
Non rientrano nel beneficio della rottamazione (e nemmeno nello stralcio di € 1.000,00) alcune tipologie di carichi, in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, questi possono rientrare nella definizione agevolata solo con un’apposita delibera di adesione.
Sanzioni più basse
La pace fiscale riduce anche le sanzioni su altri debiti fiscali, in particolare:
- nel caso di controllo automatizzato (i cosiddetti “avvisi bonari”), relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, le sanzioni sono nella misura ridotta del 3% (invece del 10%);
- nel caso di atti di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate (avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1.01.2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023), la manovra prevede una definizione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge;
- nel caso di conciliazione per le controversie tributarie, all’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, a fronte del 40% o 50% (a seconda del grado di giudizio) applicati fino al 2022 e con una rateazione in 5 anni.
Sanzioni ridotte per gli avvisi bonari
Per gli avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nell’agevolazione le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Manovra 2023 (1.01.2023), ossia, le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e le comunicazioni recapitate dopo il 1.01.2023. È possibile applicare la definizione agevolata alle rateazioni in corso al 1.01.2023 e a quelle successive a tale data.
È prevista l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni. |
Chiusura agevolata nel caso di liti pendenti
Oltre alle cartelle esattoriali, dal 1.01 è possibile chiudere le vertenze fiscali (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione) attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.
La domanda di definizione va presentata entro il 30.09.2023 (inizialmente era il 30.06) per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo).
Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1.01.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Nuove scadenze e termini di accesso alle misure
In materia fiscale, è intervenuto il 30.03.2023 il Decreto contro il “caro bollette” che ha ricalendarizzato i termini per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste dalla legge di Bilancio 2023. In particolare:
viene rinviato al 31.10.2023, invece del 31.03.2023, il termine di versamento della 1ª rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”. In tal caso, la regolarizzazione dovrà essere perfezionata, invece del 31.03.2023, entro la data del 30.09.2023.
Per la definizione agevolata delle liti pendenti il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro il 30.09.2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano i € 1.000,00 è ammesso il pagamento in un massimo di 20 rate di pari importo (per 5 anni), di cui le prime 3 da versare, rispettivamente, entro il 30.09.2023, il 31.10.2023 e il 20.12.2023 e le successive entro il 31.03, 30.06, 30.09 e 20.12 di ciascun anno.
Per la “nuova” rottamazione le date di pagamento sono le seguenti:
- 31.10.2023, 1ª rata - 10% somme dovute;
- 30.11.2023, 2ª rata - 10% somme dovute;
- 28.02.2024, 3ª rata;
- 31.05.2024, 4ª rata;
- 31.07.2024, 5ª rata;
- 30.11.2024, 6ª rata.
Successivamente il versamento prosegue alle suddette scadenze per ciascun anno.