Vogliamo richiamare l'attenzione su un tema già affrontato all'interno di altri articoli a cui ora dedichiamo uno spazio apposito. Si tratta della tracciabilità dei pagamenti ai fini del riconoscimento delle detrazioni fiscali.
Novità detraibilità spese sostenute dall’1.01.2020
La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ai cc. 679 e 680 ha disposto che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta nella misura del 19% degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, con decorrenza 1.01.2020.
Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere già dal 2020, non possono più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Art. 1, c. 679 L. 160/2019 Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 TUIR e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti. |
Sulla base di tali disposizioni al fine di poter beneficiare nella dichiarazione dei redditi (730/2021 oppure modello Redditi/21) della detrazione di tutti gli oneri che consentono la detrazione Irpef del 19%, il pagamento deve avvenire solamente mediante:
- bonifico bancario o postale;
- ulteriori sistemi “tracciabili”.
Quali spese vanno tracciate
TIPOLOGIA DI SPESE
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Occorre precisare che gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati.
Spese sanitarie - esclusione
Il c. 680 della citata Legge prevede tuttavia una deroga al pagamento tracciato, con la possibilità, quindi, del pagamento anche per contanti, per le seguenti spese:
- medicinali;
- dispositivi medici (acquisto e/o noleggio);
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Art. 1, c. 680 L. 160/2019 La disposizione di cui al c. 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quali sistemi di pagamento
Oltre ai sistemi di pagamento “tradizionali” quali bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, si ritengono idonei anche i bollettini bancari MAV, quelli postali o PagoPA.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 230/2020 ha chiarito che per “altri sistemi di pagamento”: “devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, tra cui è possibile far rientrare, ad esempio, il pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC”.
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. Pertanto, nel caso la fattura/ricevuta indichi il mezzo di pagamento tracciabile utilizzato, non occorre la produzione della prova del pagamento.
Con riferimento alle carte di credito si ricorda che rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo.