Il Registro pubblico delle opposizioni è stato finalmente esteso anche ai cellulari. Il nuovo servizio consentirà, come si legge sul sito dedicato, di porre un argine al fenomeno del telemarketing aggressivo e di sanare una situazione che negli anni ha esasperato i cittadini e, allo stesso tempo, consentendo agli operatori che operano nel rispetto della normativa, di esercitare la propria attività nei confronti degli utenti finali interessati alle offerte.
Cos’è?
In buona sostanza, si tratta di un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o posta.
Dal 27.07.2022, infatti, il nuovo servizio sarà reso disponibile per i cittadini, che potranno iscriversi e gestire l’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni mediante web, telefono ed email e, di contro, per gli operatori di telemarketing, che disporranno delle funzionalità per la verifica delle liste di numerazioni mediante le modalità web e PEC.
Come fare domanda
L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca tramite 4 modalità:
web (compilazione di un modulo elettronico disponibile all’indiritto https://www.registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione/#1);
telefono (chiamata al numero verde 800 265 265);
e-mail (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it);
raccomandata (all’indirizzo GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA RM).
In seguito alla richiesta d’iscrizione, sarà possibile conoscere l’esito dell’operazione accedendo all’apposita sezione “Consultazione stato” e inserendo il numero di telefono per cui è stata richiesta l’iscrizione, il Codice Fiscale e il “Codice Registro” oppure chiamando dalla linea telefonica interessata il numero verde RPO 800 265 265.
Per utenze riferibili a persone giuridiche, enti o associazioni intestate al legale rappresentante bisognerà fornire i dati anagrafici di quest’ultimo incluso il codice fiscale, mentre per quelle registrate unicamente con la ragione sociale e la partita Iva bisognerà comunicare la ragione sociale, la partita Iva e l’eventuale e-mail. |
Più numerazioni
Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni, è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui sopra. Dell’avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma al contraente.
L’iscrizione al registro da parte dei contraenti preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono o della posta cartacea, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica.
I dati
L’iscrizione di un contraente nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi pubblici, purché ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto del Codice della Privacy.
Ciascun interessato può, inoltre, aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l’iscrizione ad esso e può revocare l’iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.
L’iscrizione al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ed è riferita unicamente alla numerazione indicata dall’interessato e all’eventuale indirizzo postale ad esso intestati e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti.
Essa decade automaticamente ogni qualvolta cambi l’intestatario o intervenga la cessazione dell’utenza: a tale fine è assicurato l’aggiornamento automatico del registro, almeno ogni 10 giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L’iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per 12 mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione medesima, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità.
Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria.
Il Registro delle Opposizioni
Cos’è?
È un servizio gratuito per l’utente che permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
A cosa serve?
Bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che utilizzano tali elenchi per svolgere attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea.
L’opposizione non annulla la validità dei consensi per contatti con finalità commerciali, rilasciati direttamente dagli utenti alle singole società, fermo restando il diritto di opposizione di cui all’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come funziona?
L’utente può richiedere l’iscrizione, l’aggiornamento dei dati e la revoca tramite 4 modalità:
- web (compilazione di un modulo elettronico);
- telefono (chiamata al numero verde);
- e-mail (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo);
- raccomandata.
Sanzioni
La violazione del diritto di opposizione degli utenti è disciplinata dall’art. 83, par. 5, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento (UE) 2016/679, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente.
Gestore
La realizzazione, la gestione e la manutenzione del Registro Pubblico delle Opposizioni è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente e impegnato in attività di pubblico interesse.