È stato prorogato al 1.01.2025 il termine entro il quale è obbligatorio richiedere il Codice Identificativo nazionale (CIN). Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul suo sito una serie di Faq per chiarire l'obbligo del CIN e del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal D.L. 145/2023.
Dopo la fase sperimentale che ha coinvolto nei mesi scorsi a turno tutte le 21 Regioni italiane, la normativa legata all’obbligo del Codice identificativo nazionale diventa attuativa in modo uniforme per tutto il territorio italiano dal 1.01.2025. La norma ha istituito anche una “Banca Dati Strutture Ricettive” nazionale che opera in modo interoperabile con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e che identifica in modo univoco tutte le strutture che operano nel settore turistico e che offrono ospitalità a pagamento.
Soggetti obbligati a richiedere il CIN
Oltre ai titolari o gestori di strutture alberghiere ed extra alberghiere (es.: bed and breakfast, affittacamere), sono obbligati a richiedere il CIN i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione turistica e a locazioni brevi.
Sono obbligati a richiedere il CIN anche coloro che sono già in possesso di un codice identificativo regionale/provinciale previsto come obbligatorio dalla normativa regionale/provinciale di riferimento.
Si parla di locazione ad uso turistico quando i contratti di locazione hanno una validità non inferiore a 7 giorni e non superiore a 6 mesi consecutivi. L’affitto breve è invece un contratto di locazione della durata non superiore ai 30 giorni che non ha l’obbligo di registrazione. |
Come richiedere il CIN
I soggetti obbligati devono accedere alla piattaforma della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) sul sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ e selezionare la voce “Ottieni Cin”. Dopo l’accesso con SPID o la carta d’identità elettronica, inserendo il proprio codice fiscale il portale rimanda a un elenco di tutte le strutture associate al codice fiscale indicato; cliccando su “Dettaglio scheda” delle singole strutture è possibile visualizzare ed eventualmente completare dati mancanti, indicati come obbligatori, e richiedere il CIN. Si riceverà dopo pochi minuti un’e-mail di conferma della creazione del codice e all’interno della piattaforma sarà possibile scaricare anche il pdf con il numero del protocollo del Ministero del Turismo e dati aggiornati della struttura.
Se non si dovesse trovare la propria struttura all’interno della piattaforma, sarà necessario inviare una segnalazione dalla voce “Segnala Struttura mancante” e attendere fino a 30 giorni per le verifiche, durante le quali è esclusa l’applicazione delle sanzioni previste.
Se la Provincia o la Regione nella quale è collocata l’unità immobiliare in questione prevede anche il codice identificativo regionale/provinciale, bisogna richiedere prima il codice regionale/provinciale, se non ancora in possesso, poi quello nazionale.
Obblighi legati al CIN
1. Esposizione chiara ed evidente al pubblico
Oltre all’obbligo di richiedere il CIN entro il 1.01.2025, i soggetti sono obbligati a esporre il Codice identificativo nazionale sia all’esterno dell’edificio in cui è collocata la propria unità immobiliare destinata a locazione non commerciale, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici o indicazioni condominiali, sia all’interno di qualsiasi tipo di annuncio relativo alla locazione della struttura. L’obbligo riguarda anche gli annunci gestiti e pubblicati da agenzie immobiliari e vari portali telematici.
2. Rispetto dei requisiti di sicurezza
Con l’acquisizione e l’esposizione del CIN scatta l’obbligo del rispetto dei requisiti previsti, in quanto in fase di richiesta del CIN occorreva presentare una dichiarazione sostituiva attestante appunto la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti.
Ogni appartamento locato deve essere munito di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti con la funzione di segnalazione dell’allarme rilevato;
- estintori portatili a norma di legge collocati in posizioni accessibili e visibili, in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo.
La norma ritiene necessaria la presenza di un estintore ogni 200 metri quadrati e uno per piano. Anche in caso di affitto di una sola stanza occorre rispettare i requisiti di sicurezza previsti, così come i rilevatori e gli estintori vanno collocati all’interno dell’appartamento affittato anche se lo stabile, nel quale questo è situato, è già munito di apparecchiature di sicurezza. |
Sono esonerati dall’obbligo di installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio solo le unità immobiliari non dotate di impianto a gas e quelle nelle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Sanzioni
I controlli sono a carico del Comune dove è locata l’unità immobiliare ad uso abitativo destinata a contratti di locazione turistica o breve; sarà quindi la Polizia Locale a effettuare verifiche e controlli sull’applicazione della nuova disciplina.
Dal 2.01.2025 i locatori obbligati che saranno trovati senza il Codice identificativo nazionale potranno ricevere multe da € 800,00 a € 8.000,00, in base alle dimensioni dell’unità immobiliare.
La non esposizione del CIN negli annunci o all’esterno dello stabile porta una sanzione da € 500,00 a € 5.000,00.
La non conformità potrebbe anche avere come conseguenza la sospensione degli annunci relativi alla struttura in questione su piattaforme di prenotazione online come Airbnb e Booking.com. Anche il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza è punito con una multa da € 600,00 a € 6.000,00 per ciascuna violazione accertata.