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Rottamazione delle cartelle: più tempo per pagare le rate

Il decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021), di recente emanato dal Governo, è intervenuto con diverse disposizioni per andare incontro ai contribuenti e aiutarli in un periodo economico particolarmente difficile.
Un tema sicuramente importante, proprio per le ricadute in termini finanziari che ha sulle finanze delle famiglie, è sicuramente quello della riscossione.
Oltre a diversi interventi di proroga e di sospensione, relativamente alla riscossione e alla notifica delle cartelle esattoriali, è stata prevista un'ulteriore proroga dei versamenti per coloro che avevano aderito alle definizioni agevolate delle cartelle. Viene inoltre previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo non superiore a € 5.000,00. Vediamo di seguito quali sono i nuovi termini per pagare le rate della definizione agevolata.


La proroga dei versamenti
Chi ha aderito alla definizione agevolata avrà ancora più tempo per saldare i debiti e pagare le rate previste dal piano di pagamento; è stato, in particolare, prorogato al prossimo 31.07.2021 il termine ultimo per pagare le rate che si dovevano versare nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”. Il termine era stato più volte prorogato ed era stato precedentemente fissato al 1.03.2021.
Per coloro che sono in regola con il pagamento delle rate 2019, un mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina (ancora) la perdita dei benefici della definizione agevolata, se verrà effettuato il versamento integrale delle rate entro il 31.07.2021.
Si ricorda inoltre che sono previsti per il pagamento del 31.07 5 giorni in più di tolleranza.
 
Entro il 31.07.2021, si dovranno pagare integralmente:
  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11.2020;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31.03 e il 31.07.2020.

Proroga anche delle rate 2021
Il decreto “Sostegni” sposta al 30.11.2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Per effettuare il versamento, bisogna essere in regola con le rate 2020 (da effettuarsi entro il prossimo 31.07.2021).
Anche per tale pagamento sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, e il pagamento potrà avvenire entro il 6.12.2021.
 
Entro il 30.11.2021, dovranno essere pagate:
  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28.02, il 31.05 e il 31.07.2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31.03 e il 31.07.2021.
 
Il 30.11.2021:
  • scade anche il pagamento della 4ª rata (che rimane confermata) della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà, e i versamenti effettuati saranno considerati come acconti sulle somme dovute. Tuttavia i soggetti che decadono dalle definizioni agevolate (rottamazione o saldo e stralcio) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie al “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), possono richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute. La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

Come pagare
Per poter effettuare il pagamento, si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” del “Saldo e stralcio” o della “Rottamazione-ter”. è possibile utilizzare il servizio “Paga online”, o anche i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a Pago-PA.

Saldo e stralcio fino a € 5.000,00
Sempre nell’ambito della rottamazione, è stato previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a € 5.000,00 che risultano da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010.
La cancellazione dei debiti di cui sopra, riguarda anche le persone fisiche che hanno, nell’anno d’imposta 2019, un reddito fino a € 30.000,00.
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.
Non tutti i debiti verranno annullati e in particolare non verranno annullati:
  • i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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Riguardo l'autore

Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella

Area: Fisco e tasse, Pubblica amministrazione