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Riparte l’operazione “Mod. 730 precompilato”

Anche quest'anno, a partire dal 30.04, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato nell'apposita area dedicata all'indirizzo internet: www.agenziaentrate.gov.it


Anche quest’anno, a partire dal 30.04, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato nell’apposita area dedicata all’indirizzo internet: www.agenziaentrate.gov.it. 
I vantaggi di utilizzare il servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate sono diversi, in primo luogo, essendo il modello già compilato, il contribuente non deve eseguire calcoli; inoltre, se dalla dichiarazione scaturisce un credito d’imposta, il rimborso avviene unitamente allo stipendio o alla pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); viceversa, se dai calcoli risultano imposte da versare, le stesse vengono trattenute dalla retribuzione, direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
 
Un ulteriore vantaggio, non da poco conto, è quello che riguarda i controlli: se il 730 precompilato viene presentato direttamente all’Agenzia o al sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese che vengono detratte o dedotte dal contribuente.

Per via delle comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai datori di lavoro, dagli enti previdenziali e da altri soggetti (es.: farmacie, medici, assicurazioni, ecc.), il modello 730 precompilato contiene già tutti i dati necessari alla corretta presentazione della dichiarazione:
  • i dati della Certificazione Unica (familiari a carico, redditi di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati delle locazioni brevi, ecc.);
  • gli oneri deducibili o detraibili (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi per previdenza complementare, contributi per i lavoratori domestici, spese per gli asili nido, spese scolastiche, spese universitarie, spese funebri, erogazioni liberali, spese riguardanti i cosiddetti “bonus edilizi”, ecc.);
  • le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (dati dei terreni e dei fabbricati, oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, crediti d’imposta ed eventuali eccedenze riportabili, ecc.); 
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe Tributaria (informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, pagamenti e eventuali compensazioni effettuati con il modello F24, ecc.).

Procedure
Per accedere al modello 730 precompilato è indispensabile utilizzare uno dei 3 sistemi di identificazione:
  • SPID (Sistema pubblico d’identità digitale); 
  • CIE (Carta di identità elettronica);
  • CNS (Carta nazionale dei servizi).
Il contribuente, inoltre, può avere accesso alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In tal caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.
Una volta avuto accesso alla sezione del sito Internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: 
  • il modello 730 precompilato; 
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato (con relativa indicazione delle fonte informativa). Nel caso in cui le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultino incomplete o incongruenti, le stesse vengono esposte in un prospetto a parte per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel modello 730 precompilato;
  • l’esito della liquidazione, contenente il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga (ovviamente l’esito della liquidazione non sarà disponibile se mancasse un elemento essenziale); 
  • il modello 730-3, contenente il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30.09 sia direttamente, tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sia attraverso il proprio sostituto d’imposta, un Caf o un professionista abilitato.
 
Presentazione diretta
In tale ipotesi, prima della presentazione, il contribuente deve provvedere a:
  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; 
  • effettuare la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche indicando nessuna scelta); 
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. 
Se il modello 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti occorre procedere alle modifiche, integrazioni e aggiunte necessarie a rendere la dichiarazione veritiera. In quest’ultimo caso viene prodotto un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i nuovi risultati della liquidazione.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito Internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
 
Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:
  • al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che ha comunicato di prestare l’assistenza fiscale;
  • ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
In quest’ultimo caso, la consegna del 730 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire a ridosso della predisposizione del modello secondo uno schema di date variabili.

Termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate
17.06.2024 (il 15.06 cade di sabato): Per le dichiarazioni presentate al Caf/professionista o al sostituto entro il 31.05.2024.
1.07.2024 (il 29.06 cade di sabato): Per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 1.06 al 20.06.2024.
23.07.2024: Per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 21.06 al 15.07.2024.
16.09.2024 (il 15.09 cade di domenica): Per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 16.07.2024 al 31.08.2024.
30.09.2024: Per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 1.09 al 30.09.2024.

Il sostituto d’imposta, prima di inviare il modello 730 all’Agenzia delle Entrate, deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. 
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve sempre esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente dovrà conservare la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserveranno una copia. 
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, rispondendone in proprio, e prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, devono consegnare anch’essi al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti ricevuti.

Riguardo l'autore

Antonio Bevacqua

Antonio Bevacqua

Area: Fiscale e societario