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RAEE: nuove disposizioni per consumatori e venditori

Il 12.04.2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 49/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/Ue sulla gestione dei RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il nuovo decreto ha sostituito la normativa vigente in Italia anche se, sostanzialmente, non cambia molto, almeno per i consumatori. Le novità più importanti riguardano la gestione dei pannelli fotovoltaici e i piccoli elettrodomestici. Scopo della nuova normativa è quello di potenziare il sistema di raccolta dei Raee in Italia, rendendolo più efficiente, in modo da incrementare la quantità di rifiuti elettrici ed elettronici raccolti e agevolare il conferimento degli stessi da parte dei cittadini.


Cosa sono i RAEE?
RAEE è una sigla che sta ad indicare i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per apparecchiature elettriche ed elettroniche si intendono tutti i dispositivi funzionanti ad elettricità o mediante batterie che funzionano con una tensione massima di 1.000 Volt (per corrente alternata) o di 1.500 Volt (per corrente continua).

Doveri del consumatore
Quando un cittadino ha intenzione di sostituire un’apparecchiatura elettrica o elettronica in suo possesso ha il dovere di smaltirla nel modo corretto, secondo le modalità sotto riportate.

Può consegnarla direttamente ai centri di raccolta o alle isole ecologiche organizzate dal proprio Comune o concordare il ritiro a domicilio da parte di società locali che si occupano della gestione dei rifiuti.
 
Sul sito http://www.remediapervoi.it/it/ricerca-piazzola/ è possibile ricercare la piazzola ecologica più vicina alla nostra posizione.

Dai centri di raccolta RAEE verranno poi trasportati agli impianti di trattamento e riciclo gestiti dai produttori.
La mancata consegna dei RAEE a centri di raccolta comporta il pagamento delle sanzioni previste:
  • dal codice ambientale per l’abbandono dei rifiuti (che vanno da € 300,00 a € 3.000,00); 
  • eventualmente dai Comuni nei propri regolamenti.
Può conferire l’usato direttamente al venditore, nel caso sia intenzionato ad acquistare un bene nuovo analogo.
Dal 2010 i venditori sono obbligati al ritiro gratuito del rifiuto ogni volta che vendono un prodotto nuovo dello stesso tipo, in rapporto “uno a uno”. L’usato può essere consegnato direttamente al negozio oppure è possibile concordare con il venditore il ritiro presso il luogo dove verrà consegnato l’elettrodomestico nuovo.

Novità
Il D. Lgs. 49/2014 specifica che, a seguito dell’emanazione di un decreto del Ministero dell’Ambiente (di cui si è in attesa), i consumatori potranno lasciare ai “grossi” venditori, cioè quelli con superficie di vendita al dettaglio superiore a 400 m2, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con dimensioni fino a 25 cm (considerati di piccolissime dimensioni), anche senza acquisto del nuovo; in questo caso si parla di rapporto “uno a zero”.
Il servizio sarà disponibile anche nei piccoli negozi  ma solo se decideranno di aderirvi, dato che per gli esercizi con superficie di vendita inferiore a 400 m2 non è previsto alcun obbligo.
 
Con il D. Lgs. 49/2014 sono stati inseriti tra i RAEE anche i pannelli fotovoltaici.

Obblighi dei venditori
Come spiegato in precedenza, i venditori sono obbligati a ritirare i Raee contro acquisto di un’apparecchiatura nuova analoga; essi devono informare i consumatori riguardo all’opzione “uno contro uno” e del fatto che sia gratuita, mediante avvisi apposti nei punti vendita oppure sui loro siti Internet.
Affinchè i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche possano ritirare i RAEE sono obbligati a:
  • iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in un’apposita categoria denominata “RAEE”;
  • compilare registri di carico e scarico;
  • trasportare le apparecchiature raccolte (con cadenza trimestrale o una volta raggiunto il peso totale di 3.500 kg - e se non si raggiunge tale peso il deposito non può comunque durare più di un anno) presso il centro di raccolta comunale o presso impianti autorizzati (altra novità).
Il rifiuto di ritirare l’apparecchiatura vecchia da parte del venditore, oppure il ritiro contro pagamento può comportare una sanzione che varia da € 150,00 a € 400,00.
Nel caso in cui il venditore commerci apparecchiature prive del marchio CE (che dimostra il rispetto delle normative europee nella produzione delle apparecchiature) può incorrere in sanzioni variabili da € 5.000,00 a € 30.000,00.
Eventuali segnalazioni possono essere fatte alla Guardia di Finanza. 

Se il venditore opera via Internet, tramite televendita o vendita telefonica deve indicare chiaramente in che modo è possibile effettuare l’opzione “uno contro uno” ovvero deve specificare il luogo dove il consumatore può consegnare il rifiuto (nel caso di consegna diretta) oppure le modalità di ritiro del rifiuto presso il luogo di consegna della nuova apparecchiatura. 
Nel caso in cui non siano fornite tali informazioni, il consumatore può annullare il contratto e richiedere la restituzione della somma di denaro pagata.
 
Il venditore può rifiutare il ritiro dell’apparecchiatura nel caso in cui sia contaminata oppure se non contiene i suoi componenti essenziali oppure se contiene rifiuti diversi dai RAEE. In questo caso sarà il consumatore che dovrà smaltire, a spese proprie, il rifiuto.

Vantaggi del riciclo
Per identificare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, che non dovranno essere smaltite come rifiuti  urbani misti, ma secondo le modalità specificate sopra, sul prodotto, sulla confezione o sul libretto di istruzioni deve essere presente il simbolo di un bidone sbarrato.
Il riciclo dei rifiuti RAEE consente di recuperare materiali vari per una quantità pari al 90% dell’intero prodotto. Dal riciclo è possibile ottenere ferro, alluminio, rame, plastica e vetro; inoltre, fa sì che non vengano disperse nell’ambiente sostanze nocive quali mercurio, clorofluorocarburi dannosi per l’ozono, ecc.
 
Eco-contributo RAEE
  • L’eco-contributo RAEE è un importo aggiuntivo applicato dai produttori al prezzo di vendita delle apparecchiature, previsto dalla normativa europea e nazionale, che serve per finanziare le attività di ritiro presso i centri di raccolta, di trasporto e di riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita.
  • Il contributo può essere esposto in modo visibile, separato dal prezzo, oppure compreso nello stesso a seconda delle decisioni del produttore; l’importo è deciso dai “sistemi collettivi di recupero” di cui il produttore fa parte. Per avere un’idea dell’importo del contributo si possono visitare i siti dei consorzi dei produttori: ECODOM, ECOPED, ECOLAMP.
  • Il contributo viene totalmente versato dal produttore al Consorzio di appertenenza e non genera alcun guadagno per entrambi.

 

Riguardo l'autore

Alessandro Beruffi

Alessandro Beruffi

Area: Redazione di Ratio Famiglia