Chiamate a qualunque ora, di giorno e di sera, e fax in qualunque luogo, a casa e al lavoro… lettere, email e addirittura sms sul cellulare per informare che qualcuno deve dei soldi a qualcun altro, o che qualche fattura di servizi usufruiti è rimasta insoluta. Ormai l'incubo del recupero crediti è entrato nelle case di molti italiani.
Gli autori di queste telefonate e dei contatti epistolari sono le società di recupero crediti, ossia quei soggetti che su mandato di uno o più creditori di una somma di denaro rintracciano e rincorrono i debitori che, per una ragione o per l’altra, non hanno pagato quanto dovuto ai legittimi titolari.
Se è certo, da un lato, che questa attività sia il lecito esercizio di un proprio diritto (qualora reale e fondato), ci si chiede tuttavia fino a che punto gli incaricati possano arrivare a interferire nella vita privata altrui.
Sul tema, sono intervenuti sia il Ministero dell’Interno che il Garante della Privacy, nonché l’Unirec (l’Unione delle Imprese a Tutela del Credito): per delineare i confini entro i quali le attività di recupero crediti possano ritenersi legittime.
Il placet del Ministero
Il primo importante aspetto da considerare per una corretta attività di tutela è l’autorizzazione ministeriale ad operare sul mercato in tale veste.
Il Ministero dell’Interno individua chiaramente chi sono i collaboratori esterni dell’agenzia, i rappresentanti e i titolari: gli agenti, nello specifico, sono spesso liberi professionisti che posseggono la delega a compiere ed effettuare le attività materiali di recupero del credito.
Essi sono autorizzati a svolgere l’attività con tutti i mezzi che li mettano in rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l’obbligato, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.
E' espressamente vietato loro di collaborare con società che, prive di apposita licenza, svolgano senza titolo attività di recupero crediti. |
Le modalità di recupero
Quanto alle modalità con le quali può svolgersi il recupero è ammesso sia il rintraccio telefonico, che telematico e domiciliare del soggetto obbligato: tuttavia, gli operatori sono tenuti a fornire compiuta informazione della propria qualità e della società per la quale operano e, contestualmente, ad accertare l’identità delle persone contattate.
è invece assolutamente vietato comunicare “ingiustificatamente” a terzi (familiari, colleghi di lavoro, vicini di casa) informazioni relative allo stato della pratica allo scopo di esercitare sul soggetto obbligato “indebite pressioni”. In nessun caso, poi, è possibile confrontarsi con dei minori.
Le prescrizioni del Garante Privacy
Ogni attività di recupero crediti, secondo il Garante, deve avvenire nel rispetto della dignità personale dei soggetti destinatari.
Non essendo accettabile un regime di invadenza nella sfera privata, l’Autorità ha redatto un vero e proprio “vademecum” che stabilisce la condotta da adottare.
- Possono formare oggetto di trattamento per recupero crediti i soli dati necessari all’esecuzione dell’incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita Iva, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall’interessato.
- Il titolare del trattamento deve informare gli interessati (di norma in sede di sottoscrizione del contratto) dei dati che saranno trattati.
- Una volta assolto l’incarico e acquisite le somme, i dati devono essere cancellati.
- L’interessato-debitore ha sempre la possibilità di esercitare alcuni diritti nei confronti del titolare del trattamento. Come, la possibilità di richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano e di opporsi, per motivi legittimi al trattamento degli stessi.
L’impegno di UNIREC: il codice di condotta
L’Associazione Nazionale delle imprese che si occupano di recupero crediti ha voluto anch’essa intervenire per dare alcune direttive mirate al migliore svolgimento di tale attività.
L’ha fatto sottoscrivendo un Codice di Condotta, redatto di concerto con alcune associazioni di consumatori, che vincola tutte le società iscritte.