Nell'ambito del nuovo Codice della Crisi con il termine sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle c.d. start-up innovative e di ogni altro debitore non soggetto alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Procedura familiare
In particolare, il predetto Codice introduce la possibilità di instaurare le c.d. “procedure familiari”, laddove l’art. 66 prevede che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. A tal fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2°, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 20.05.2016, n. 76. Ancorché, la procedura sia unica, è prevista una differenziazione delle c.d. poste, laddove le masse attive e passive rimangono distinte. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento, ad ogni modo, la competenza appartiene al giudice adito per primo. In tali ipotesi, la liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.
Come fare domanda?
La disciplina relativa alle procedura familiare è quella dettata per il consumatore, pertanto, è necessario rivolgersi ad un Organismo per la composizione delle crisi, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
Documentazione da allegare alla domanda
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Altre possibilità
La proposta può prevedere anche la falcidia - cioè la riduzione - e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’Organismo per la composizione delle crisi.
È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se alla data del deposito della domanda il debitore stesso ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.