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Rapporti tra vicini di casa: i dispetti, le molestie... lo stalking

rapporti tra vicini di casa dispetti molestie stalkingCapita, più frequentemente di quanto si possa immaginare, che i rapporti tra vicini di casa non siano idilliaci e gli screzi iniziali possano sconfinare in comportamenti molesti e addirittura assumere carattere di atti persecutori quindi, in poche parole nel reato di stalking.

Il tipo di reato
Questa figura di reato, introdotta nel nostro ordinamento nel 2009, è prevista dall’art. 612-bis del Codice Penale che punisce chiunque, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con l’introduzione di tale reato si è voluto sanzionare in modo più appropriato altre fattispecie, prima inquadrate in delitti meno gravi (minaccia, violenza privata, ecc.), che si erano rivelate non idonee ad assicurare una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte più gravi, sia perché ripetute nel tempo sia per gli effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese.

Lo stalking
Perché sia configurabile lo stalking non basta un solo episodio, ma sono sufficienti almeno due sole condotte di minaccia o molestia, come tali idonee a prefigurare la reiterazione prevista dalla norma.
Nell’ambito dello studio di tali condotte è emerso che spesso i reati di stalking si realizzano nel condominio dove incomprensioni, intolleranze o rancori nei rapporti di vicinato sfociano in comportamenti persecutori.
 
La giurisprudenza, interpretando estensivamente l’art. 612-bis, ha affermato l’esistenza dello stalking in ambito condominiale laddove vi sia un condomino che esasperi, con i suoi comportamenti molesti, il vicinato, costringendolo a modificare abitudini di vita quotidiana per evitare turbamenti alla propria tranquillità domestica.

In presenza, quindi, di tali condotte la vittima può reagire sporgendo querela nei confronti dell’autore delle molestie entro 6 mesi dal fatto che costituisce il reato, mentre, se la vittima è un minore o un disabile, il reato diviene procedibile d’ufficio.

Misure cautelari
In sede di querela la vittima può chiedere l’adozione di misure cautelari quali il “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e il “divieto o l’obbligo di dimora”.
Prima di proporre la querela è invece possibile rivolgersi al Questore segnalando i comportamenti persecutori ai fini di ottenere un provvedimento di ammonimento nei confronti dello stalker.
Pertanto il miglior consiglio è quello di non continuare a subire ma di reagire con gli strumenti messi a disposizione dalla legge rivolgendosi senza ritardo alle Autorità competenti.

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