La persona fisica che vende gli arredi del proprio appartamento, a seguito della cessione dell'immobile, non realizza reddito imponibile. In questi termini si è espressa la Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10177, del 17.04.2023 osservando che, al fine dell'assoggettabilità ad Irpef della transazione, occorre che l'ufficio fornisca la prova dell'intento speculativo che caratterizza l'attività commerciale di vendita, sia pure realizzata in modo occasionale.
Fattispecie esaminata Un medico stipulava contratto di vendita immobiliare riguardante una abitazione, procedendo, allo stesso tempo, alla cessione di tutti gli arredi (di pregio e valore)...