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La gestione dello studente con “DSA”

Il disturbo specifico dell’apprendimento: diritti, tutele e percorsi didattici personalizzati

“Non ha voglia di studiare, non legge, è intelligente ma non si applica”. Quante volte, parlando dei nostri figli, abbiamo pronunciato queste parole? Ma siamo proprio certi che si tratti di pigrizia? La pigrizia, a volte, può nascondere un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).


Se uno studente, pur presentando un funzionamento intellettivo adeguato all’età ed una intelligenza media o superiore alla media, manifesta persistenti difficoltà nell’acquisire e utilizzare la lettura, la scrittura o il calcolo potremmo essere di fronte ad uno o più disturbi dell’apprendimento.
In tal caso, è opportuno che lo studente si sottoponga a test specifici, somministrati da specialisti (neuropsichiatra, logopedista, psicologo) che potranno rilasciare la diagnosi di DSA, indicando,  sulla base dell’abilità interessata, di che tipo di disturbo si tratta: dislessia (difficoltà di lettura), disgrafia e disortografia (difficoltà nell’uso del segno grafico o nella trasformazione della lingua orale in testo scritto), discalculia (difficoltà di calcolo e di risoluzione di problemi matematici).
 
La presenza di un disturbo dell’apprendimento non va sottovalutata o ignorata poiché comporta frequenti insuccessi scolastici, genera un senso di inferiorità ed una perdita di autostima e motivazione, con il conseguente rischio di abbandono scolastico, oltre ad essere fonte di disagi relazionali ed emozionali.

Cosa fare in caso di diagnosi di DSA?
Si deve garantire allo studente con DSA il diritto allo studio tramite un percorso scolastico personalizzato che, tenuto conto delle sue aspirazioni, capacità e fragilità, limiti i suoi disagi, potenzi le sue abilità e gli offra uguali opportunità di sviluppo, di crescita e di successo formativo rispetto ai compagni.
La L. 170/2010 e il successivo D.M. 5669/2011 con le allegate Linee Guida stabiliscono che, una volta diagnosticato il DSA, le istituzioni scolastiche devono attivare una didattica individualizzata e personalizzata e redigere, entro il primo trimestre scolastico, un documento (che può assumere la forma del piano didattico personalizzato c.d. “PDP”) contenente l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure dispensative e delle forme di verifica e valutazione che verranno adottati in favore dello studente. 
Gli strumenti compensativi andranno a sostituire o facilitare la prestazione richiesta all’alunno. Il disturbo di apprendimento verrà, per esempio, “compensato” concedendo allo studente l’uso della sintesi vocale per trasformare un compito di lettura in un compito di ascolto, l’uso del registratore durante la lezione, l’uso della video scrittura con correttore ortografico, della calcolatrice, delle tabelle, dei formulari, delle mappe concettuali e degli schemi. Sarà compito dei docenti intervenire sostenendo l’uso da parte dello studente di tali strumenti.
Le misure dispensative consentiranno, invece, allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del suo disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano il suo apprendimento. Per esempio, l’alunno potrà essere dispensato dalla lettura ad alta voce o dal prendere appunti.
 
In fase di verifica, oltre all’uso degli strumenti compensativi sopra indicati, si potrà prevedere la concessione di maggior tempo per lo svolgimento della prova o la somministrazione di una prova con contenuto ridotto seppur disciplinarmente significativo.

In caso di disturbo della scrittura, verrà indicato nel PDP che la valutazione si soffermerà più sul contenuto che sull’aspetto ortografico e sintattico e che la prova scritta potrà essere accompagnata o sostituita da una prova orale con medesimi contenuti. 
Nel caso particolare della lingua straniera, che costituisce spesso un ostacolo per lo studente con DSA, si valuterà la comprensione valorizzando la capacità di cogliere il senso generale del messaggio e la produzione valorizzando l’efficacia comunicativa piuttosto che la correttezza grammaticale. Inoltre, nei casi più gravi (e in presenza di certe condizioni previste dalla legge) si potrà giungere a dispensare l’alunno dalle prove scritte e addirittura all’esonero dall’insegnamento della lingua straniera. 
La L. 170/2010 e il D.M. 5669/2011 prevedono che, anche durante l’esame di stato, siano garantite agli studenti con DSA adeguate forme di verifica e di valutazione e che la commissione d’esame tenga in considerazione quanto indicato nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati: strumenti compensativi, criteri valutativi, dispensa da prova scritta in lingua straniera, ecc. (per approfondimenti sul punto, si rinvia all’art. 20 D.Lgs. 62/2017 e all’ordinanza che emanerà il Ministero relativa allo svolgimento dell’esame nell’anno interessato).

Chi è coinvolto nella gestione di uno DSA?
La famiglia, la scuola e lo studente devono collaborare nella gestione del DSA.
La famiglia, anche su segnalazione da parte della scuola, si attiva per far valutare lo studente che manifesta sintomi di disturbo dell’apprendimento. Accertata la presenza di un DSA, la famiglia consegna alla scuola la diagnosi e il dirigente scolastico la condivide con i docenti dell’alunno.
I docenti, che devono essere idoneamente formati per poter riconoscere e gestire lo studente con DSA, predispongono il percorso didattico personalizzato con la supervisione del dirigente scolastico e, poi, lo condividono con la famiglia. 
Il PDP viene, infine, firmato dai docenti, dal dirigente scolastico, dai genitori e dallo studente e le misure in esso contenute vengono attuate dagli insegnanti. 
 
Il PDP è un documento che può essere modificato e revisionato se le strategie indicate non risultano sufficienti per supportare lo studente con DSA.

Affinché l’intervento sia efficace e riduca il disagio dell’alunno, anche quest’ultimo ha un ruolo essenziale. Lo studente deve impegnarsi nel lavoro scolastico e nei compiti assegnati, suggerendo ai docenti, se lo ritiene, le strategie di apprendimento che abbia, eventualmente, maturato autonomamente. 

… e se lo studente con DSA intende iscriversi all’università?
La presentazione della diagnosi di DSA al momento dell’iscrizione permette di accedere ai test di ammissione con concessione di tempo aggiuntivo rispetto a quello stabilito per gli altri studenti.
Successivamente all’iscrizione, la diagnosi di DSA permette di fruire, anche durante il percorso universitario, di strumenti compensativi e dispensativi e di forme di valutazione e verifica sostanzialmente corrispondenti a quelli già in uso nel percorso scolastico.
Gli Atenei dovranno poi fornire servizi specifici per i DSA garantendo agli studenti l’appoggio di tutor specializzati, una consulenza per l’organizzazione dello studio, forme di studio alternative (es. la costituzione di gruppi di studio fra studenti dislessici e non), lezioni ed esercizi on line sul sito dell’università.

In conclusione, un disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuto ed adeguatamente “compensato” non impedirà allo studente di raggiungere gli stessi obiettivi di apprendimento dei suoi coetanei e di eccellere nello studio e nella professione futura. 
 

Riguardo l'autore

Eleonora Arria

Eleonora Arria

Area: Diritti