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Il testamento nel diritto di famiglia

Un modo efficace per disporre l'assegnazione dei beni agli eredi.

Il testamento nel Codice Civile Italiano esprime una volontà individuale di una sola persona, detta testatore, che rimane l'unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa dalla legge vigente alcuna forma di rappresentanza. 
Il testamento, a causa della sua stessa natura, è un atto revocabile e formale, che per la sua validità ed efficacia deve, a pena di nullità, essere redatto in una delle forme previste dalla legge. 
Qualsiasi cittadino può, senza che questo rappresenti una violazione dei diritti degli eredi, disporre l'assegnazione dei propri beni dopo l'apertura delle propria successione, ovviamente rispettando le norme generali previste dal codice in relazione alla successione legittima, che ritroviamo nel Primo Libro del Codice Civile, al Titolo II. 
Il testamento può essere ordinario o speciale: nella prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto notarile, a sua volta pubblico o segreto. 
I testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico, riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali. 
Sarebbe un errore però credere che le diverse forme condizionino il valore giuridico del testamento. 
Tutti i tipi di testamento hanno infatti la stessa efficacia, risultando invece determinante il tempo in cui avviene la formazione dello stesso. Il testamento successivo prevale infatti su quello precedente, e ciò indipendentemente dal tipo di forma adottata.  Volendo fare un po' di chiarezza, cerchiamo di analizzare di seguito le caratteristiche principali delle varie tipologie.


Testamento Olografo
E' previsto dall’art. 609 del Codice Civile ed è la tipologia più semplice. 
Esso è una scrittura privata e deve essere necessariamente scritto per intero, nonché datato e sottoscritto, di proprio pugno da parte del testatore, nel pieno possesso delle proprie facoltà.
La sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere obbligatoriamente nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza. 
La sottoscrizione si ritiene valida anche quando, pur non indicando nome e cognome,  designa con certezza la persona del testatore.
La data, infine, deve contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto. 
Non tutti i requisiti sono tuttavia richiesti a pena di nullità.
 
Il testamento olografo è nullo (art. 606 C.C.) solo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, mentre la mancanza degli altri elementi formali è semplice causa di annullabilità (assoluta) dell’atto.

Testamento Pubblico
E' previsto dall’art. 603 del Codice Civile e rappresenta una delle due tipologie di testamento redatto, con le formalità previste dalla legge, per atto notarile
Ha quindi natura di atto pubblico, facendo piena prova delle dichiarazioni del testatore fino a querela di falso.
Il testatore, in presenza di due testimoni o di quattro se incapace di leggere o scrivere oppure sordo, muto o sordomuto, dichiara la propria volontà al notaio, che la riceve, cura la redazione per iscritto dell’atto e ne dà lettura al testatore in presenza dei testimoni. 
Di tali formalità viene fatta menzione nel testamento, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio ed indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione. Anche in questo caso non tutti i requisiti formali sono richiesti a pena di nullità. 
 
Il testamento pubblico è nullo (art. 606 C.C.) quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore.

Negli altri casi esiste la sola annullabilità assoluta dell’atto, con azione che si prescrive nell’ordinario termine di cinque anni, calcolato dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Testamento Segreto
Previsto dall’art. 604 del Codice Civile, consiste nella consegna solenne al notaio, che la riceve e la conserva, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie. 
Essa avviene personalmente, ad opera del testatore, alla presenza di due testimoni, ed il notaio provvede a sigillare la scheda testamentaria, redigendo inoltre l’atto di ricevimento, che testatore, testimoni e notaio sottoscrivono contestualmente.
Tale testamento può essere scritto sia dal testatore che da un terzo, ed anche con mezzi meccanici, ma deve sempre essere sottoscritto dal testatore, salvo che questi non sappia scrivere o non abbia potuto sottoscrivere per altro impedimento, di cui deve essere data evidenza nell’atto di ricevimento. 
In tal caso il testatore si limita a dichiarare al notaio ricevente di aver letto il testamento e di approvarlo.
 
Chi non sa o non può leggere non può disporre un testamento segreto.

Questo tipo di atto rappresenta nella pratica una forma intermedia tra il testamento pubblico e il testamento olografo, conservando di quest’ultimo la caratterista della segretezza, e contemporaneamente la certezza tipica del primo che l’atto non sarà alterato o distrutto da estranei.
Anche in questo caso non tutti i requisiti formali sono richiesti a pena di nullità.
 
Il testamento segreto risulta nullo (art. 606 C.C.) quando manca la redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni dell’atto di ricevimento, oltre alla sottoscrizione dello stesso notaio e del testatore.


Negli altri casi si configura l’annullabilità assoluta dell’atto, con azione che si prescrive nell’ordinario termine di cinque anni, calcolato dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Testamenti Speciali 
Si configurano come dichiarazioni rese dal testatore ad un pubblico ufficiale in circostanze particolari, redatte per iscritto ad opera di quest’ultimo, con un’efficacia limitata nel tempo che termina a tre mesi dal ritorno della situazione normale.
Per il nostro Codice Civile (art. 609) si collocano in questa categoria quei testamenti redatti in occasione di:
  • malattie contagiose,
  • calamità pubbliche,
  • infortuni,
che vengano ricevuti da notaio, conciliatore (oggi giudice di pace) del luogo, sindaco o assessore delegato che ne faccia le veci nonché da ministro di culto.
Ulteriori casistiche speciali sono infine rappresentate dai testamenti in navigazione marittima o aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo (artt. 611 e 616 c.c.), nonché dai testamenti dei militari e assimilati, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa (art. 617 c.c.).
 
La loro efficacia è limitata nel tempo e termina a 3 mesi dal ritorno alla situazione normale.

Pubblicazione del testamento olografo e segreto
Abbiamo visto che il testamento diviene efficace dopo la morte del testatore ed è valido indipendentemente dalla conoscenza dell’atto da parte dei suoi destinatari. 
 
E' anche vero, però, che se nessuno è a conoscenza dell’esistenza del testamento si aprirà la strada alla successione legittima.

La pubblicazione del testamento serve, quindi, a farne conoscere il contenuto, ma non ne è un requisito di validità o di efficacia dell’atto. Il testamento olografo e segreto si pubblicano in forme simili, con la sola differenza dovuta al fatto  che il testamento segreto è già in possesso del notaio, mentre quello olografo è sempre rimasto presso il testatore e potrebbe non essere mai scoperto. 
 
Il testamento segreto è quindi pubblicato dallo stesso notaio, appena riceve la notizia della morte del testatore (art. 621 C.C.), mentre quello olografo è sempre pubblicato dal notaio, ma solo quando gli venga portato da chi l’abbia avuto in possesso (art. 620 C.C.).

Procedura di pubblicazione
  • Il notaio si assicura la presenza di due testimoni, davanti ai quali redige, in forma di atto pubblico,  un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura.
  • La persona che presenta il testamento, i testimoni ed il notaio sottoscrivono il verbale.
  • Successivamente il Notaio trasmette alla cancelleria del tribunale copia dei verbali e del testamento pubblico, comunicando agli eredi e ai legatari l’esistenza del testamento.
Ma cosa accade se  i testamenti olografi o segreti non sono pubblicati?
  • In primo luogo, la legge non pone un termine per la pubblicazione.
  • Entrambi i testamenti sono però eseguibili indipendentemente dalla pubblicazione, tanto che gli eredi possono spontaneamente dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che vi sia alcuna invalidità o inefficacia, anche se tale ipotesi è verosimile nella pratica solo nel caso di testamento olografo.
 
L’utilità principale delle pubblicazione è quindi rappresentata dal fatto che solo con questa sarà possibile agire in giudizio da parte degli eredi per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie.

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Riguardo l'autore

Cristiano Corghi

Cristiano Corghi

Area: Diritto societario - Enti non profit